Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Rigettato il ricorso di Bitham Ltd in materia di imposta di registro


Pubblicato il: 3/16/2024

Nel contenzioso, Bitham Ltd è affiancata dall'avvocato Donatella Plicato.

Bitham Ltd. impugnava gli avvisi di liquidazione di maggiore imposta di registro e gli avvisi di rettifica di valore notificati dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’operazione di conferimento nella società, con sede a Londra, di beni immobili (fabbricati e terreni), dietro attribuzione di azioni per il corrispondete valore (euro 1.344.000,00), come da perizia giurata, al netto del diritto di abitazione vitalizio, giusta rogito, in data 28/1/2014, del Notaio Bignozzi, di Ferrara, che prevedeva anche l’accollo, da parte della conferitaria, delle ultime due rate del un mutuo ipotecario gravante su alcuni immobili; le predette azioni venivano convertite in titoli al portatore fiduciariamente consegnati a società finanziarie inglesi.

Con gli avvisi di liquidazione l’Agenzia delle Entrate contestava l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa (euro 200,00) di cui all’art. 4 della nota IV, parte I, lett. a) della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, e pretendeva il pagamento dell’imposta di registro nella misura proporzionale, sul rilievo che la società non era inglese ma italiana, e con gli avvisi di rettifica contestava anche il valore di alcuni fabbricati e terreni, recuperando a tassazione la maggiore imposta di registro conseguentemente dovuta, a tale titolo, dai coobbligati contribuenti.

L’adita CTP di Ferrara accoglieva i ricorsi, trattandoli alla medesima udienza e pronunciando altrettante sentenze, sostanzialmente identiche, nelle quali si evidenziava che non v’era stato alcun contratto simulato, avendo i contribuenti inteso utilizzare al meglio il proprio patrimonio immobiliare, ubicato in Italia, mantenendo il diritto di abitazione dell’appartamento in cui vivevano, che la società aveva sede a Londra e dai verbali emergeva che le riunioni degli organi sociali erano ivi tenute, che lo svolgimento di attività al di fuori del territorio nazionale non era stata provata dall’Ufficio, a nulla rilevando la non consistenza degli incrementi patrimoniali intervenuti nel triennio intercorso tra il conferimento e l’accertamento, stante piuttosto l’interesse della società a scommettere sull’andamento del mercato immobiliare e su eventuali varianti urbanistiche dei terreni conferiti, mentre, sulla rideterminazione di valore, il giudice di primo grado escludeva la decisività dei valori OMI.

La CTR della Emilia Romagna in accoglimento parziale dell’appello dell’Agenzia delle Entrate e respingendo quello incidentale della contribuente, evidenziava che l’Ufficio non aveva dedotto la natura simulata del contratto ma, come riportato negli avvisi, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro in misura non fissa bensì proporzionale, la mancanza di una sede effettiva nel Regno Unito, al di là della mera titolarità di una domiciliazione formale come sede legale, nonché l’assenza di qualsivoglia attività economica svolta nello stato estero.

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Studi Coinvolti

Professionisti Attivi