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Respinto l'appello di AED Sistemi S.r.l. relativo alle concessioni demaniali marittime abruzzesi


Pubblicato il: 4/4/2024

Nel contenzioso, AED Sistemi S.r.l. è affiancata dall'avvocato Fausto Troilo.

Il 1° aprile 2022 il Comune di Torino di Sangro ha pubblicato il bando per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, per la stagione balneare 2022, in 11 lotti (unità di intervento per l’esercizio di ombreggio, lotti 1-7, esercizio di ombreggio e attività ricreativa, lotti 8-11), in esecuzione della delibera n. 16 del 24 febbraio 2022 della Giunta comunale, potendosi presentare domanda per un solo lotto.

SME s.r.l. ha presentato domanda per i lotti 4 e 5 ed entrambe erano oggetto di valutazione, ma infine è stata considerata solo l’istanza per il lotto 5, perché giunta temporalmente prima all’Amministrazione, con conseguente aggiudicazione di quest’ultimo lotto alla predetta società (con punti totali 19), mediante determina n. 202 del 25 maggio 2022 del Comune.

L’odierna appellante, AED Sistemi s.r.l., che aveva presentato domanda solo per il lotto 5 (ottenendo punti totali 14), ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), l’atto di aggiudicazione, censurandolo per violazione della delibera n. 16 del 2022, del bando di gara, dei principi di buon andamento, imparzialità e parità di trattamento nonché per eccesso di potere sotto il profilo dell’irragionevolezza e dell’abnormità, della falsità di presupposto, dello sviamento.

La ricorrente in particolare ha fatto presente, con un primo motivo, tra i criteri disciplinanti la procedura era prevista la possibilità di presentare domanda per l’assegnazione di una sola area; che non vi erano previsioni regolanti l’ipotesi di inoltro di istanza per più aree; che dunque SME s.r.l. andava esclusa.

Il Tribunale, con la sentenza n. 491 del 6 dicembre 2023, ha accolto sia il ricorso principale e i motivi aggiunti per le assorbenti ragioni, di cui al motivo sub 2 del ricorso introduttivo e al motivo sub 1 dei motivi aggiunti, che il ricorso incidentale, per le assorbenti ragioni di cui al motivo n. 1 di questo, compensando le spese di lite.

Avverso tale sentenza ha proposto appello AED Sistemi s.r.l., lamentando che, nonostante l’accoglimento del ricorso incidentale, sarebbe stato onere del Tribunale scrutinare la corrispondente questione trattata nel ricorso principale e nei motivi aggiunti, stante altresì la rilevanza della censura ai fini risarcitori, visto che, dal suo accoglimento sarebbe scaturita l’esclusione della SME s.r.l. dalla procedura, nonostante l’accoglimento del proprio ricorso incidentale.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da AED Sistemi s.r.l., lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

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