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Respinto il ricorso di Master S.r.l. contro il GSE per l'accesso agli incentivi da energia rinnovabile


Pubblicato il: 4/5/2024

Nel contenzioso, Master S.r.l. è affiancata dall'avvocato Francesco Saverio Marini; il GSE S.p.A. è assistito dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo e Antonio Pugliese.

All’esito del procedimento di verifica ex art. 42, co. 1, D.lgs. 28/2011 per l’impianto fotovoltaico n. 614235 sito nel comune di Cervaro (già ammesso a tariffa incentivante ex DM 5 maggio 2011 in misura pari a 0,306 e/kWh con comunicazione del 5 aprile 2012 ) avviato a seguito della richiesta di trasferimento della titolarità della relativa convenzione dalla società E-Building S.p.a. alla società Master S.r.l. e del successivo contrasto insorto tra le stesse società sull’effettiva titolarità dell’impianto, il Gestore per i Servizi Energetici S.p.a. adottava in data 29 maggio 2014 il provvedimento n. GSE/P20140052921 per comunicare alla società E-Building la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, l’annullamento in autotutela del provvedimento di ammissione del 5 aprile 2012 (prot. FTV_455065) e la risoluzione della convenzione, n. GO1L241804507, quale atto consequenziale, per la ritenuta impossibilità di configurare la società E-Building come “Soggetto Responsabile” dell’impianto ai sensi della normativa di promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili.

Avverso quel provvedimento la società E-Building insorgeva innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, il quale ne ha respinto il ricorso con sentenza del 23 marzo 2023, n. 5051, appellata dal GSE con appello principale e dalla società E-Building con appello incidentale autonomo nel giudizio incardinato innanzi a questo Consiglio con il n.r.g. 5024 del 2023.

La società Master, quindi, agiva davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per ottenere in via principale che, accertata l’assenza di natura provvedimentale della comunicazione del GSE e quindi la sua carenza di qualsivoglia efficacia decisoria, il GSE fosse condannato a pronunciarsi validamente sull’istanza e in subordine, in caso di riconoscimento della sua natura di provvedimento, che il giudice adito accertasse la nullità della comunicazione ovvero l’annullasse.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.