Improcedibilità per carenza d'interesse nel ricorso di ACEA S.p.A.
Pubblicato il: 4/5/2024
Nella vertenza, Acea S.p.A. è affiancata dall'avvocato Andrea Grazzini.
La controversia riguarda il provvedimento 22 luglio 2020 n. 3684, avente ad oggetto la “Sospensione dai Sistemi di Qualificazione Acea e interdizione dalla partecipazione alle gare”, con il quale Acea s.p.a. ha disposto la sospensione della Z.C. s.r.l. dall’elenco dei fornitori istituito per le categorie “Lettura contatori e/o distacchi utenze” e “Servizio di installazione contatori elettronici” e la relativa interdizione, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c-bis d. lgs. n. 50 del 2016, dalla partecipazione a tutte le gare di appalto indette da Acea s.p.a. e dalle società del Gruppo Acea controllate e per le quali Acea espleta le relative gare, in entrambi i casi per una durata di 12 mesi, e tutti gli atti connessi.
Con ricorso al Tar Lazio – Roma Z.C. s.r.l. ha impugnato il suddetto provvedimento, nonché tutti gli atti connessi.
Il Tar, con sentenza 19 gennaio 2021 n. 783, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’ente resistente e ha condannato Acea s.p.a. a pagare, in favore della ricorrente, le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro tremila/00, per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e contributo unificato come per legge.
Acea s.p.a., in proprio e quale mandataria di Areti s.p.a., ha appellato la sentenza con ricorso n. 1916 del 2021.
Nelle more della definizione del presente grado di giudizio l’appellante, con istanza depositata il 26 febbraio 2024, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione dell’appello in epigrafe.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese del presente grado di giudizio compensate.