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Inammissibile il ricorso del GSE di decadenza dalle tariffe incentivanti


Pubblicato il: 4/6/2024

Nel contenzioso, il GSE S.p.A. è affiancato dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo e Antonio Pugliese; E-Building Società Agricola S.r.l. è assistita dagli avvocati Nicola Massafra e Luigi Annunziata; Master S.r.l. è difeso dall'avvocato Francesco Saverio Marini.

All’esito del procedimento di verifica ex art. 42, co. 1, D.lgs. 28/2011 per l’impianto fotovoltaico n. 614235 sito nel comune di Cervaro (già ammesso a tariffa incentivante ex DM 5 maggio 2011 in misura pari a 0,306 e/kWh con comunicazione del 5 aprile 2012 ) avviato a seguito della richiesta di trasferimento della titolarità della relativa convenzione dalla società E-Building S.p.a. alla società Master S.r.l. e del successivo contrasto insorto tra le stesse sull’effettiva titolarità dell’impianto, il Gestore per i Servizi Energetici S.p.a. adottava in data 29 maggio 2014 il provvedimento n. GSE/P20140052921 per comunicare alla società E-Building la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, l’annullamento in autotutela del provvedimento di ammissione del 5 aprile 2012 (prot. FTV_455065) e la risoluzione della convenzione, n. GO1L241804507, quale atto consequenziale, per la ritenuta impossibilità di configurare la società E-Building come “Soggetto Responsabile” dell’impianto ai sensi della normativa di promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili.

Avverso il suddetto provvedimento la società E-Building insorgeva innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ricorso proposto nei confronti del GSE, della società Master e del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il T.A.R. adito respingeva il ricorso con sentenza del 23 marzo 2023, n. 5051. La sentenza è stata impugnata dal GSE con l’appello principale in epigrafe e dalla società E-Building con appello incidentale autonomo.

La società Master si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità dell’appello principale per difetto di legittimazione del GSE, perché non soccombente in primo grado, e dell’appello incidentale autonomo, per difetto di procura speciale in favore del difensore della E-Building.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, dichiara inammissibile l’appello principale e respinge l’appello incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.