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Il CdS respinge il ricorso della Vibonese Calcio contro il CONI e la FIGC


Pubblicato il: 4/6/2024

Nel contenzioso, la US Vibonese Calcio S.r.l. è affiancata dagli avvocati Cesare di Cintio e Federica Ferrari; il CONI è difeso dall'avvocato Pierluigi Matera, la FIGC è assistita dagli avvocati Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno; Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro è rappresentata dall'avvocato Giancarlo Viglione.

Nella stagione sportiva 2016/2017, la U. S. Vibonese Calcio S.r.l. aveva partecipato al Campionato di Lega Pro nel girone C. Al termine della stagione veniva retrocessa nel campionato di Serie D.

La Vibonese riferisce che, nel corso della medesima stagione sportiva, 20 società partecipanti al Campionato di Lega Pro avevano stipulato per l’iscrizione al campionato polizze assicurative con la Società Gable Insurance con sede a Vaduz in Lichtenstein. Tutte queste polizze sono risultate prive di copertura in ragione di una procedura fallimentare a cui era sottoposta la compagnia assicurativa.

In ragione di ciò la Federazione aveva disposto, con C.U. 97/A del 13 dicembre 2016, di far sostituire la garanzia entro il termine del 31 gennaio 2017.

La società A.C.R. Messina s.r.l. non aveva provveduto in tal senso e, conseguentemente, era stata sanzionata dalla Corte Federale d’Appello con il C.U. 138/CFA del 7 giugno 2017 (motivazioni depositate con C.U. 20/CFA dell’01 agosto 2017) con il quale era stata inflitta “alla Società A.C.R. Messina di Messina la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2016/17”. Anche dopo la decisione A.C.R. Messina s.r.l. non aveva provveduto alla produzione della fideiussione concludendo il campionato di Lega Pro senza prestare alcuna garanzia.

Dopo un susseguirsi di procedimenti si è giunti alla impugnazione, con ricorso proposto dinanzi il TAR Lazio, della decisione emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport n. 76 del 2018. Il ricorso è stato in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto con sentenza n. 5270/2023.

Di tale sentenza, asseritamente ingiusta e illegittima, la Vibonese ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 5270/2023. Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida come di seguito: a) € 3.000/00 (tremila) oltre accessori e spese di legge in favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano; b) € 3.000/00 (tremila) oltre accessori e spese di legge in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio; c) € 3.000/00 (tremila) oltre accessori e spese di legge in favore della Lega Italiana Calcio Professionistico.