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Respinto il ricorso di CM Service per l'affidamento del servizio di sanificazione e disinfestazione del territorio di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno


Pubblicato il: 4/6/2024

Nel contenzioso, CM Service S.r.l. è affiancata dagli avvocati Andrea Ruffini, Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente; Città Metropolitana di Napoli è difesa dall'avvocato Alfredo Perillo; Miorelli Service S.p.A. è assistita dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti.

Con bando pubblicato sulla Guue il 23 dicembre 2022 (e relativa rettifica pubblicata il 20 gennaio 2023) la Città Metropolitana di Napoli indiceva la procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia, disinfestazione e sanificazione nel territorio provinciale di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, alla quale partecipava, fra gli altri, la C.M. Service s.r.l.

La stazione appaltante, a seguito di verifica di anomalia dell’offerta con esito non favorevole nei confronti della prima classificata, disponeva lo scorrimento della graduatoria e aggiudicava la gara in favore del secondo classificato Rti capeggiato dalla Miorelli Service s.p.a.

La C.M. Service, quarta classificata in graduatoria, proponeva ricorso avverso il provvedimento d’aggiudicazione e gli altri atti di gara (incluso il rigetto dell’istanza in autotutela promossa) deducendo, in sintesi, l’errore commesso dalla stazione appaltante nello scorrere la graduatoria anziché effettuare nuovamente le valutazioni (considerato che, per uno dei criteri, le stesse si basavano su una proporzione rispetto alla migliore offerta), all’esito delle quali la stessa C.M. sarebbe risultata prima classificata in graduatoria.

Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza della Città Metropolitana di Napoli e della Miorelli Service, respingeva il ricorso, ritenendo che l’amministrazione avesse fatto corretta applicazione della lex specialis in parte qua, nonché dell’art. 95, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016, e che l’impugnazione della lex specialis fosse inammissibile per aspecificità dei motivi di ricorso e mancata impugnazione del Bando tipo Anac n. 2/2018, mentre i motivi aggiunti erano inammissibili per mancata notifica all’Anac. Nel merito, in particolare, il Tar riteneva che, a norma dell’art. 22 del disciplinare, non fosse modificabile la graduatoria di gara a seguito dell’esclusione per incongruità dell’offerta della prima classificata.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida nella misura di € 6.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna appellata costituita.