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Respinto il ricorso di Idra relativo agli orari di funzionamento delle apparecchiature da gioco legale nel Comune di Maratea


Pubblicato il: 4/8/2024

Nel contenzioso, Idra S.r.l. è affiancata dall'avvocato Cino Benelli; il Comune di Maratea è assistito dall'avvocato Raffaele Tripputi.

Idra S.r.l. ha interposto appello avverso la sentenza del Tar per la Basilicata, sezione I, 13 gennaio 2020, n. 45, che ha rigettato il ricorso da essa proposto avverso l'ordinanza del sindaco del comune di Maratea, n. 42 del 26 marzo 2019, avente ad oggetto “Disciplina comunale degli orari di esercizio degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 TULPS, collocati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 Tulps e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione” nella parte in cui consente il funzionamento di tutti gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS, ovunque installati, solo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

Il provvedimento gravato, in tesi attorea, era stato assunto in carenza di istruttoria, non essendo stati indicati quegli elementi di fatto (sociali o socio-sanitari o relativi al numero degli esercizi e degli apparecchi ivi installati) riferiti al territorio comunale idonei a giustificare le introdotte limitazioni orarie. L’ordinanza impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della “sospensione dell’attività della sala giochi, autorizzata ai sensi dell’art. 86 TULPS, ovvero del funzionamento degli apparecchi di cui all’art. 110, co. 6, TULPS collocati negli esercizi autorizzati”, in caso di violazione delle limitazioni orarie per due volte in un anno solare, anche se si è già provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria. Tale sanzione sarebbe in contrasto con il principio di legalità in materia di sanzioni amministrative.

Il giudice di prime cure ha rigettato entrambi i motivi di ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

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