Accolto l'appello di E2i Energie Speciali per l'accesso al regime incentivante
Pubblicato il: 4/9/2024
Nel contenzioso, E2i Energie Speciali S.r.l. è affiancata dagli avvocati Mario Bucello, Paola Tanferna e Simona Viola; Regiona Campania è assistita dall'avvocato Rosanna Panariello.
La società appellante è un primario operatore nazionale nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché titolare nel territorio della Regione Campania di sei impianti eolici già in esercizio (per una potenza installata complessiva di 179,2 MW), di due progetti già autorizzati e ammessi al regime incentivante, a seguito della procedura d’asta indetta ai sensi del D.M. 23.6.2016, per una potenza complessiva di 50 MW, e di un progetto in corso di autorizzazione della potenza di 30 MW nel Comune di San Bartolomeo in Galdo.
La società, con ricorso al Tar per la Campania, ha impugnato la delibera di Giunta Regionale n. 532/2016 recante “Approvazione degli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 KW”, deducendone l’illegittimità.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tar adito ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse, in quanto la società ricorrente non avrebbe dedotto alcun effetto lesivo concreto e attuale derivante dalla D.G.R. n. 532/2016, e in quanto avrebbe proposto il gravame in relazione a più procedimenti autorizzatori che si trovano in fasi diverse e che non hanno elementi di connessione, ad eccezione del fatto di essere stati avviati dalla medesima società.
La società originariamente ricorrente ha impugnato tale statuizione, deducendone l’erroneità e il contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla, in parte qua, la delibera impugnata. Spese di lite compensate.