Respinto il ricorso di Italfarmaco S.p.A. relativo alla rimborsabilità dei farmaci per prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D nell'adulto
Pubblicato il: 4/10/2024
Nel contenzioso, Italfarmaco S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari.
La Società Italfarmaco S.p.a. ha agito dinanzi al T.A.R. per il Lazio per ottenere l’annullamento della determinazione del Direttore Generale dell’AIFA n. 1533 del 22 ottobre 2019, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 252 del 26 ottobre 2019, recante “Istituzione della Nota AIFA 96 relativa alla prescrizione, a carico del SSN, dei farmaci indicati per la prevenzione ed il trattamento della carenza di vitamina D nell’adulto (>18 anni)”, con il relativo allegato recante Nota 96, della determinazione del Direttore Generale dell’AIFA. n. 1630 del 30 ottobre 2019, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 258 del 4 novembre 2019, recante “Integrazione alla determina n. 1533 del 22 ottobre 2019, riferita alla istituzione della Nota AIFA 96 relativa alla prescrizione, a carico del SSN, dei farmaci indicati per la prevenzione ed il trattamento della carenza di vitamina D nell’adulto (>18 anni)”, e dei relativi atti presupposti.
La ricorrente lamentava che la Nota suindicata, così concepita, denotava un profilo di evidente perplessità nella parte in cui essa includeva anche i farmaci a base di “colecalciferolo + sali di calcio” incidendo sulla loro rimborsabilità, atteso che la condizione di applicazione della stessa – vale a dire i casi in cui l’obiettivo terapeutico è la “prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D” – non trovava tuttavia corrispondenza nelle indicazioni terapeutiche autorizzate per l’associazione precostituita di “colecalciferolo” e “sali di calcio”: da essa sembrava quindi evincersi che la prescrivibilità a carico del S.S.N. restava riservata ai farmaci contenenti solo la vitamina D quando fossero per l’appunto destinati alla prevenzione e al trattamento della carenza di questa vitamina, mentre nessuno spazio sembrava residuare per la prescrizione a carico del S.S.N. di farmaci, come il Natecal D3, che erano invece a base dell’associazione colecalciferolo e sali di calcio, non essendo essi autorizzati per gli usi che la Nota 96 indicava come consentiti in condizioni di rimborsabilità.
Deduceva quindi la ricorrente che la discrepanza tra i criteri stabiliti dalla Nota 96 e le indicazioni autorizzate per il Natecal D3 era destinata inevitabilmente ad ingenerare nel medico prescrittore dubbi ed incertezze sulle modalità ed i limiti di prescrizione in condizioni di rimborsabilità del farmaco da essa commercializzato, a base di “colecalciferolo/sali di calcio”, potendo quello essere indotto a non prescrivere in regime di rimborsabilità i farmaci a base di tale associazione, sulla scorta di un’interpretazione rigorosamente letterale della predetta Nota AIFA, sul presupposto che questa consentiva la rimborsabilità solo quando un farmaco incluso nella medesima Nota venisse prescritto per il trattamento e la prevenzione della sola carenza di vitamina D.
Gli atti impugnati, concludeva la ricorrente, si ponevano in contrasto con i precedenti provvedimenti dell’AIFA.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 6512/2021, lo respinge. Spese del giudizio di appello compensate.