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Inammissibilità dei ricorsi per revocazione in materia di intese anticoncorrenziali nel mercato degli imballaggi


Pubblicato il: 4/10/2024

Nella vertenza, Ondulati e Imballaggi del Friuli S.p.A. è affiancato dagli avvocati Aldo Travi e Cesare Mainardis; Antonio Sada e Figli S.p.A. è assistita dall'avvocato Simona Scatola; Associazione CIS è difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Jacopo Polinari.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con la delibera n. 27849 del 17 luglio 2019, ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato della produzione e commercializzazione degli imballaggi in cartone ondulato (c.d. intesa imballaggi) ed ha irrogato al Gruppo Sada (Sada partecipazioni s.r.l., Antonio Sada & Figli s.p.a., in solido) una sanzione di € 9.209.483. L’Autorità ha irrogato alla Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.a. (di seguito OIF) una sanzione di € 855.093 per l’intesa fogli ed una sanzione di € 1.052.422 per l’intesa imballaggi

Il Tar per il Lazio, Sezione Prima, con la sentenza n. 6047 del 2021, ha respinto il ricorso proposto dalla Antonio Sada & Figli s.p.a. e dalla Sada partecipazioni s.r.l. (di seguito anche Gruppo Sada o le Società). Il Tar per il Lazio, Sezione Prima, con la sentenza n. 6075 del 24 maggio 2021, ha respinto il ricorso proposto dalla OIF.

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con la sentenza n. 671 del 19 gennaio 2023, ha accolto in parte l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, ha accolto il ricorso di primo grado limitatamente alla quantificazione della sanzione pecuniaria. Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con la sentenza n. 376 dell’11 gennaio 2023, ha accolto in parte l’appello proposto dalle Società soccombenti, secondo quanto specificato in motivazione, e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, ha accolto il ricorso di primo grado limitatamente alla quantificazione della sanzione pecuniaria.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione in epigrafe (R.G. n. 3409 del 2023). Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, in favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; compensa le spese del giudizio nei confronti dell’Associazione CIS.