Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nei ricorsi AGCOM contro le principali società di telefonia italiane
Pubblicato il: 4/10/2024
Nella vertenza, Fastweb S.p.A. e Postepay S.p.A. sono affiancate dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca; Wind Tre S.p.A. è assistita dagli avvocati Sara Fiorucci e Roberto Santi; Telecom Italia S.p.A. è difesa dagli avvocati Filippo Lattanzi, Francesco Cardarelli e Francesco Saverio Cantella; Vodafone Italia S.p.A. è rappresentata dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli, Carlo Mirabile ed Emilia Pulcini.
Gli appelli riguardano le delibere e gli atti con le quali l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha determinato presupposti e condizioni dei contributi generalmente dovuti dagli operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media e in particolare: la deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 616/20/CONS del 19.11.2020, avente ad oggetto “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l’anno 2021 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media”; - la deliberazione n. 71/21/CONS, adottata dall’Autorità il 25.2.2021, avente ad oggetto “modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2021 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media”, con i relativi allegati A («Modello contributo SCM - Anno 2021») e B («Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2021 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media») - tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.
Considerato che, come esposto nell’ordinanza cautelare n. 4113/2023 e ribadito all’udienza di trattazione, le parti sono state avvisate della possibile sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione sul merito dei ricorsi in appello.
Considerato che la Sezione (con la sentenza n. 6828/2023) ha, pur in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermato l’annullamento delle delibere n. 616/20/CONS del 25.2.2021 e n.71/21/CONS del 25.2.2021, oggetto, come spiegato supra, anche del presente giudizio di appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, in riforma della sentenza appellata, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse e, per l’effetto, dichiara improcedibile il presente ricorso in appello.
Studi Coinvolti
Professionisti Attivi
Sara Fiorucci - Caravita di Toritto & Associati
Roberto Santi - Caravita di Toritto & Associati
Vincenzo Cerulli Irelli - Cerulli Irelli - Lorizio & Associati
Emilia Pulcini - Cerulli Irelli - Lorizio & Associati
Francesco Saverio Cantella - Lattanzi Cardarelli Avvocati
Francesco Cardarelli - Lattanzi Cardarelli Avvocati
Filippo Lattanzi - Lattanzi Cardarelli Avvocati
Valerio Mosca - Legance
Filippo Pacciani - Legance