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Respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia circa l'occupazione temporanea di terreno nell'area portuale di Genova


Pubblicato il: 4/11/2024

Nel contenzioso, Acciaierie d'Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giovanni Bormioli, Stefano Grassi, Luisa Torchia, Paolo Bormioli, Gabriele Sabato e Francesco Grassi.

Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dalla società Acciaierie d’Italia s.p.a. (già ArcelorMittal Italia s.p.a.) avverso la sentenza del T.a.r. per la Liguria n. 752 del 28 luglio 2023.

Il giudizio ha ad oggetto la legittimità del decreto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale n. 266 del 22 marzo 2023, con il quale è stata disposta l’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio dell’area di 1.328 mq., compresa nel terreno censito catastalmente con il foglio n. 84, mappale n. 496, per la realizzazione di interventi stradali in ambito portuale previsti dal progetto “P. 3121”.

La società appellante gestisce, in virtù di un contratto di affitto d’azienda, un sito produttivo ubicato nell’area portuale di Genova e servito da “fasci di binari collegati alla rete interna dello stabilimento e alla rete ferroviaria nazionale e non sostituibili nel ciclo produttivo ciascuna secondo la sua particolare funzione, le due banchine sono comprese nel demanio portuale e sono assegnate in concessione, con atto dell’8 ottobre 2005 (doc. n. 2), per la durata di 60 anni alla società proprietaria dello stabilimento ILVA in A.S. In particolare, la società ha dedotto che parte della produzione “… viene caricata per la spedizione su navi che attraccano all’altra banchina demaniale portuale in concessione lungo il torrente Polcevera…”. Per realizzare il progetto relativo al ponte stradale “Ponte del Papa”, facente parte del complesso di interventi identificato come “P.3121”, l’Autorità ha emesso il decreto dirigenziale di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio 22 marzo 2023 n. 266.

Ritenendo questa occupazione in parte interferente con l’uso dell’asta di manovra ferroviaria dello stabilimento, al servizio della banchina lungo il torrente Polcevera, la società ha impugnato il provvedimento di occupazione innanzi al T.a.r. per la Liguria.

Con la sentenza n. 752/2023, il T.a.r. ha accantonato l’esame dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dall’Autorità, respinto il ricorso e i motivi aggiunti e compensato le spese del giudizio.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello n.r.g. 8470/2023, lo respinge. Condanna l’appellante alla rifusione, in favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Genova e del Commissario Straordinario per la ricostruzione del viadotto del Polcevera Genova, delle spese del giudizio che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%) Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.