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Accolto il ricorso di Fastweb per l'aggiudicazione del servizio di telefonia mobile per il Gruppo GSE


Pubblicato il: 4/11/2024

Nel contenzioso, Fastweb S.p.A. è affiancata dagli avvocati Renzo Ristuccia, Luca Tufarelli e Mario Di Carlo; Wind Tre S.p.A. è assistita dagli avvocati Sara Fiorucci e Roberto Santi; il GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. è difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Antonio Pugliese.

Con la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 15308/2022 è stato accolto il ricorso, seguito da motivi aggiunti, proposto da Wind Tre S.p.A. contro la società Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. e nei confronti della Fastweb S.p.A. per l’annullamento dell’aggiudicazione a quest’ultima della procedura negoziata per la fornitura dei servizi di telefonia mobile (traffico voce e dati) per il Gruppo G.S.E., comprensivi del noleggio dei terminali (smartphone, tablet, modem router, e altro) e di tutti gli interventi di potenziamento del segnale radiomobile eventualmente necessari anche all’interno degli edifici ad uso ufficio del GSE e della controllata Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME), per un valore totale stimato pari ad euro 1.330.000,00.

In particolare, il tribunale ha accolto il primo motivo del ricorso principale, reiterato nel primo motivo aggiunto, col quale la ricorrente aveva lamentato l’insussistenza in capo all’aggiudicataria del requisito di “capacità professionale e tecnica” costituito dalla proprietà delle infrastrutture di rete, previsto e richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis di gara, dalla relativa Specifica Tecnica, dai “Chiarimenti agli atti di gara” resi dal GSE il 12/04/2022, nonché dalla dichiarazione di idoneità allegata all’offerta tecnica.

Il tribunale ha ritenuto non posseduto da Fastweb il requisito richiesto, perché ha inteso la nozione di “infrastruttura di proprietà” come limitata agli apparati di Radio Access Network (RAN) di cui possono essere considerati proprietari solo gli operatori MNO (mobile network operator) e non gli operatori Full MVNO (mobile virtual network operator) e perché la stessa Fastweb aveva affermato nella propria offerta tecnica di essere un “operatore Mobile Infrastrutturato (MNO - Mobile Network Operator) per la nuova tecnologia radiomobile 5G, mentre opera in qualità di operatore mobile virtuale per le tecnologie 2G/3G/4G secondo il modello Full-MVNO, per il quale la rete di accesso è di proprietà di un MNO che ne abilita l’uso secondo accordi prestabiliti”.

Il tribunale ha condannato la stazione appaltante G.S.E. e la controinteressata, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente.

Avverso la sentenza la Fastweb s.p.a. ha proposto appello con quattro motivi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, e, respinti i motivi riproposti da Wind Tre ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso e i motivi aggiunti della stessa Wind Tre; dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i motivi terzo e quarto dell’appello di Fastweb.