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Sopravvenuta carenza di interesse nel ricorso Gesvit contro Invitalia


Pubblicato il: 4/11/2024

Nel contenzioso, Gesvit S.p.A. è affiancata dall'avvocato Enrico Angelone; Invitalia S.p.A, è assistita dall'avvocato Sergio Cardaropoli.

Con ricorso, in riassunzione, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. per la Campania, la Società Gesvit S.p.a. – Gestione Sviluppo Villaggi Turistici aveva chiesto l’annullamento della Nota del Dirigente della Funzione Incentivi ed Innovazione dell’Agenzia Invitalia, con la quale Invitalia ha rigettato la richiesta preordinata all'ottenimento delle agevolazioni previste dal Programma di Investimento presentato ai sensi del D.M. 09/12/2014, dal soggetto proponente – SEA – Società Esercizi Alberghieri e da n. 17 Imprese aderenti (tra le quali GESVIT) - Contratto di Sviluppo “Sorrento". Nonchè, del provvedimento del Consiglio di Amministrazione di Invitalia S.p.A. del 19.12.2017, con il quale è stata deliberata la non ammissione del progetto di investimento dell'Impresa aderente GESVIT S.p.a. ai benefici del Contratto di Sviluppo; d) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto della Società ricorrente.

A sostegno del ricorso aveva dedotto, inter alia, la completezza della documentazione e che le verifiche tecniche avrebbero accertato la validità, organicità e funzionalità del programma di sviluppo.

Costituitasi l’Amministrazione in resistenza, il Tribunale adìto (Sezione III), rilevata la tempestività della riassunzione ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a., ha così deciso il gravame al suo esame: ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti; ha condannato la Gesvit S.p.a. al pagamento, in favore di Invitalia, delle spese di lite mentre le ha compensate nei confronti del Ministero dello sviluppo economico.

In data 15 gennaio 2024 parte appellante ha depositato declaratoria di sopravvenuta carenza d’interesse.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 7763/2019), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.