Accolto il ricorso di Allstar per il funzionamento e la gestione delle sale da gioco legale nel Comune di Varazze
Pubblicato il: 4/11/2024
Nella vertenza, Allstar S.r.l. è affiancata dagli avvocati Marco Dugato e Diego Vaiano; il Comune di Varazze è assistito dagli avvocati Stefania Contaldi e Luca Viscardi.
Allstar s.r.l., società svolgente, in forza di concessione, attività di raccolta tramite apparecchi da gioco leciti di cui all’art. 110, comma 6, lettera a) e b) del TULPS, ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sezione seconda, 20 maggio 2020, n. 303, che ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del Sindaco di Varazze, n. 41 del 2019, con la quale si è limitato l’orario di esercizio delle sale giochi e di funzionamento degli indicati apparecchi dalle ore 9 alle ore 12 alle ore 16 alle ore 20 di tutti giorni (per un totale di 7 ore di apertura giornaliera) nonché, ove occorra e come atto presupposto divenuto lesivo, in tesi attorea, con l’adozione dell’indicata ordinanza, del “Regolamento per l’apertura, il funzionamento delle sale giochi e l’installazione di apparecchi da gioco” adottato dal Consiglio Comunale di Varazze, n. 59 del 27 novembre 2018 con riferimento all’art. 9, in cui vengono definiti gli orari delle sale gioco.
Con il ricorso di prime cure Allstar s.r.l. impugnava l’indicata ordinanza ed il presupposto atto regolamentare per quanto di ragione, articolando i seguenti quattro motivi di ricorso: Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Eccesso di potere. Irragionevolezza per contraddizione tra i fini perseguiti e gli effetti del provvedimento. Difetto di proporzionalità.
Il primo giudice, ha rigettato tutte le censure, osservando come l’ordinanza impugnata fosse stata adottata ai sensi dell’art. 50 comma 7 del TUEL, in attuazione peraltro del presupposto “Regolamento” avverso il quale non era stata formulata alcuna censura e regolante nel solo limite massimo giornaliero di otto ore l’esercizio del gioco lecito, per cui non era invocabile neanche il lamentato difetto di istruttoria e di motivazione, costituendo l’esigenza del contrasto del fenomeno della ludopatia fatto notorio e non essendo necessaria la sussistenza di una vera e propria emergenza sanitaria, non venendo in rilievo un’ordinanza extra ordinem.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata e in accoglimento del ricorso di prime cure, annulla l’ordinanza del Sindaco di Varazze, n. 41 del 2019.