Respinto il ricorso di Fiore S.r.l. relativo alle disposizioni di gioco legale nel Comune di Vertemate con Minoprio
Pubblicato il: 4/12/2024
Nel contenzioso, Fiore S.r.l. è affiancata dagli avvocati Matilde Tariciotti e Luca Giacobbe; il Comune di Vertemate con Minoprio è difeso dall'avvocato Thomas Mambrini.
Fiore S.r.l ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione I, 24 gennaio 2022, n. 148, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dalla società avverso l’ordinanza del sindaco del comune di Vertemate con Minoprio, n. 26 del 19 dicembre 2017, che ha fissato l’orario di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6 TULPS, nelle sale giochi e negli altri esercizi autorizzati, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, compresi i festivi, per un totale pertanto di otto ore, nonché avverso i relativi atti presupposti ed in particolare avverso la delibera del Consiglio comunale di Vertemate con Minoprio n. 22 del 28 giugno 2016, con la quale sono state approvate “Azioni no slot e atto di indirizzo in materia di orari per l'esercizio sul territorio comunale dell'attività di gioco d'azzardo lecito con vincita in denaro tramite gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6° del TULPS. r.d. 773/1931”.
Infatti con l’indicata deliberazione il consiglio comunale ha dettato le linee di indirizzo in materia di orari per l’esercizio dell’attività di gioco d’azzardo lecito, sulla base del report d’analisi “La diffusione degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito nei 25 Comuni degli Ambiti Territoriali Lomazzo-Fino Mornasco e Mariano Comense, la percezione del problema GAP nei gestori e giocatori”, che aveva evidenziato la crescita negli ultimi anni della presenza capillare di esercizi in cui sono installati i predetti apparecchi. Nella deliberazione si fa altresì riferimento alle proiezioni elaborate dal Dipartimento Dipendenze sede di Como dell’ATS Insubria sui dati del Ministero della Salute, che avevano messo in luce che nell’Ambito Territoriale in cui è compreso il Comune di Vertemate con Minoprio, nella fascia di età 15 – 64 anni si stimava avessero giocato d’azzardo almeno una volta negli ultimi 12 mesi 57.000 persone e vi fossero 1.300/4.015 giocatori problematici e 500/2.300 giocatori patologici.
Avverso tali atti la società - che svolge l’attività di raccolta del gioco lecito, presso la Sala Bingo situata in Vertemate con Minoprio (CO), Via Provinciale per Bulgorello 1, in virtù della convenzione di concessione stipulata con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 4 febbraio 2008 e due autorizzazioni ex art. 88 TULPS rilasciate dalla Questura di Como in data 14 dicembre 2012 per l’esercizio dell’attività di Sala Bingo e per l’installazione di apparecchi da intrattenimento, ex art. 110, comma 6, lett. b) del TULPS - è insorta innanzi al Tar per la Lombardia.
Il Tar per la Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto il ricorso, ritenendo destituite di fondamento tutte le censure articolate, aderendo in particolare alla giurisprudenza che attribuisce carattere non cogente all’Intesa, raggiunta in data 7 settembre 2017 in sede di Conferenza Unificata, evidenziando, ad ulteriore sostegno della natura non cogente dell’Intesa, che la stessa delineasse un complessivo riordino della materia, con l'obiettivo, unitamente alla fissazione degli orari, di una significativa riduzione dell'offerta del gioco lecito, sia quanto ai volumi sia quanto ai punti vendita; pertanto non sarebbe ipotizzabile pretendere un'applicazione atomistica o parcellizzata dell'accordo raggiunto, ossia limitata al solo profilo degli orari di funzionamento degli apparecchi, laddove non siano contestualmente attuate anche le altre previsioni oggetto di accordo.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese di lite.