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Respinto il ricorso del Calcio Robur Siena 1904 per la concessione dello Stadio Artemio Franchi


Pubblicato il: 4/12/2024

Nel contenzioso, Associazione Calcio Robur Siena 1904 SSD a r.l. è affiancata dagli avvocati Marco Coccoli, Marco Di Lullo e Lorenzo Aureli; il Comune di Siena è difeso dall'avvocato Fausto Falorni.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e indicato il giudice ordinario come competente a decidere il ricorso proposto dall’Associazione Calcio Robur Siena 1904 S.p.A. contro il Comune di Siena per l’annullamento della determina dirigenziale del Responsabile della Direzione Cultura e Fundraising del Comune di Siena n. 1353 del 23 maggio 2023, avente ad oggetto “risoluzione per inadempimento contrattuale della concessione in uso e gestione congiunta in regime accessorio con lavori di adeguamento dello Stadio Artemio Franchi e del Complesso sportivo Bertoni dell’Acquacalda per la durata di anni 10”, nonché della comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione e di ogni altro atto procedimentale.

Il tribunale ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Siena con la memoria depositata in data 16 giugno 2023.

L’Associazione Calcio Robur Siena 1904 SSD a r.l. ha proposto appello ai sensi dell’art. 105, comma 2, c.p.a. Il Comune di Siena si è costituito per resistere all’appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese processuali.