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Il CdS si pronuncia sul contenzioso MIT contro ATIVA per l'adeguamento tariffario autostradale


Pubblicato il: 4/12/2024

Nel contenzioso, ATIVA S.p.A. - Autostrada Torino Ivrea Valle D'Aosta è affiancata dagli avvocati Arturo Cancrini e Vittorio Gesmundo.

L’Autostrada Torino Ivrea Valle D'Aosta - ATIVA s.p.a., in forza della convenzione stipulata con ANAS s.p.a. in data 7/11/2007, gestiva, in concessione, le tratte autostradali A5 Torino – Ivrea – Quincinetto, A5 Raccordo Ivrea – Santhià, A55 Tangenziale Nord di Torino, A55 Diramazione per Abbadia, A55 Diramazione per Corso Regina Margherita, A55 Tangenziale Sud di Torino, A55 Diramazione per Pinerolo ed A55 Diramazione per Moncalieri, per complessivi 155,8 km.

Scaduta, in data 31/8/2016, la convenzione, la concessionaria ha proseguito nella gestione, in regime di prorogatio. Con istanza 29/9/2017 ATIVA ha chiesto l’adeguamento tariffario per l’anno 2018, sulla base della proposta di aggiornamento del piano economico – finanziario (PEF) mai divenuto efficace per la mancata approvazione da parte dell’amministrazione concedente. Con successiva nota del 13/10/2017, la medesima istante ha domandato in, subordine, che l’adeguamento tariffario fosse disposto in base al PEF, ormai scaduto, allegato alla convenzione del 7/11/2007.

Contestualmente all’adeguamento tariffario, ATIVA ha chiesto il recupero degli incrementi non riconosciuti negli esercizi precedenti.

L’istanza è stata definita con decreto interministeriale 29/12/2017, n. 621 col quale è stato riconosciuto un adeguamento complessivo pari a 1,72%, commisurato, esclusivamente, ai parametri legati al tasso di inflazione e all’indice di qualità, sul presupposto che l’intervenuta scadenza della convenzione non consentisse di tener conto dei restanti parametri di adeguamento e in particolare del fattore “X”, concernente il “recupero di produttività”, valutato dall’amministrazione “pari a zero”.

Ritenendo il suddetto decreto illegittimo, ATIVA lo ha impugnato con ricorso al T.A.R. Piemonte, il quale, con sentenza 7/12/2022, n. 1090, lo ha accolto.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi. Spese compensate.