Respinto il ricorso di San Severino Energia relativo alla fornitura di energia per gli edifici comunali
Pubblicato il: 4/12/2024
Nella vertenza, San Severino Energia è affiancata dall'avvocato Francesco Migliarotti.
Con convenzione sottoscritta in data 19/6/2014, il Comune di Mercato San Severino ha affidato, alla Sanseverino Energia s.r.l., la fornitura dell’energia elettrica e del gas metano, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, nonché la manutenzione degli edifici comunali, per la durata di 18 anni, ovvero dal 1/1/2013 al 31/12/2030.
Nel corso del rapporto la Sanseverino Energia ha proposto al comune di realizzare, ai sensi del D. Lgs. 30/5/2008, n. 115, nuovi investimenti di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione esistenti a fronte della rinegoziazione del contratto, finalizzata, tra l’altro, a ottenerne un prolungamento della durata.
La proposta ha trovato accoglimento nella nuova convenzione stipulata in data 30/12/2021 (rep. n. 1390), in basa alla quale il rapporto contrattuale è stato prorogato sino al 31/12/2042.
A seguito di un esposto, l’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC ha avviato un procedimento di vigilanza, definito con delibera 28/12/2022, n. 99105, con la quale ha, tra l’altro, stigmatizzato il descritto modus operandi, rilevando, in particolare, come l’affidamento dei nuovi interventi di efficientamento energetico, fosse avvenuto “…con un prolungamento temporale della convenzione di ulteriori 12 anni, senza rispettare l’evidenza pubblica ed i principi in materia di concorrenza”.
Ritenendo delibera ANAC e atti comunali illegittimi, la Sanseverino Energia li ha impugnati con ricorso al T.A.R. Campania – Salerno, il quale, con sentenza 9/11/2023, n. 2506, lo ha respinto, evidenziando, per un verso, il corretto ricorso, da parte dell’ANAC, alla procedura semplificata di cui all’art. 21, comma 1, lett. b), del regolamento di vigilanza, per altro verso, l’inapplicabilità alla fattispecie della disposizione di cui all’art. 6, comma 2, lett. b), dell’allegato II al D. Lgs. n. 115/2008, invocato dalla ricorrente, atteso che la norma, di stretta interpretazione, potrebbe operare solo in presenza di contratti aventi durata, ab origine, non superiore ai 10 anni: condizione, questa, nella specie insussistente.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello lo respinge.