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Improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse nel ricorso di Rendina Ambiente contro Regione Basilicata


Pubblicato il: 4/15/2024

Nel contenzioso, Rendina Ambiente S.r.l. è affiancata dagli avvocati Riccardo Montanaro, Angiola Peyrano Pedussia e Guido Francesco Romanelli.

Con ricorso numero di registro generale 187 del 2017, proposto innanzi al T.a.r. per la Basilicata, la Società Rendina Ambiente S.r.l. (di seguito anche la società), titolare e gestore di un impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani e speciali, sito nell’area industriale di San Nicola in Comune di Melfi, aveva chiesto l’annullamento: a) del Piano regionale di gestione dei rifiuti - PRGR, approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Basilicata n. 568 del 30 dicembre 2016, pubblicato nel B.U.R. n. 3 del 16 febbraio 2017; b) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui gli atti richiamati nella suddetta delibera ed in particolare: - il documento propedeutico di indirizzo per l’aggiornamento e l’adeguamento del PRGR, approvato con D.G.R. n. 1631 in data 27 novembre 2012 n. 1631; - la D.G.R. n. 506 in data 15 aprile 2015 avente ad oggetto “Art. 47, comma 5 della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015 — adozione del documento “Strategia Regionale Rifiuti Zero”.

A sostegno del ricorso, prospettando la chiusura dell’impianto e quindi l’interruzione dell’attività, aveva articolato cinque motivi di ricorso lamentando, sotto diversi profili, la violazione della disciplina comunitaria e nazionale in materia.

Costituitasi l’Amministrazione in resistenza, il Tribunale adìto ha così deciso il gravame al suo esame: ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse; ha compensato le spese di lite.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che “la lesione dedotta risulta comunque futura ed eventuale e, dunque, sprovvista di ogni connotato di attualità, mentre l'interesse all'impugnativa delle cennate disposizioni potrà semmai emergere in uno col ricorso avverso gli atti applicativi”.

Avverso tale pronuncia la Società ha interposto appello.

Occorre preliminarmente evidenziare infatti che, con nota del 20 dicembre 2023, parte appellante, che peraltro ha assunto nelle more la denominazione di EDISON NEXT RECOLOGY S.r.l., ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 7810/2019), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nulla per le spese di grado.