Il CdS si pronuncia sul ricorso di CISA in materia di trattamento e biostabilizzazione dei rifiuti nella Regione Puglia
Pubblicato il: 4/13/2024
Nella vertenza, CISA S.p.A. è affiancata dagli avvocati Luigi e Pietro Quinto; Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti è assistita dall'avvocato Marco Lancieri.
Con ricorso di primo grado C.I.S.A. S.p.A., gestrice in regime di concessione di un impianto complesso (Piattaforma) di trattamento preliminare e biostabilizzazione di rifiuti solidi urbani con produzione di C.D.R. ed annessa discarica di servizio soccorso di titolarità del Comune di Massafra, ha domandato l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto n. 39 del 16 maggio 2017 del Commissario ad acta dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti che ha concluso il procedimento di revisione ISTAT della tariffa di conferimento R.S.U. presso l'impianto pubblico gestito dalla ricorrente per gli anni 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 (applicando l’indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali come variato dal 2014 al 2017) stabilendo, nelle more della valutazione di congruità della tariffa base pari a €/t 117,41, le tariffe provvisorie rispettivamente di €/t 115,18 , €/t 111,72 e €/t 110,16.
A sostegno della domanda di annullamento proposta ha dedotto le seguenti censure: violazione del giudicato derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3119/2012; violazione e falsa applicazione delle regole sulla revisione prezzi, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, sviamento, difetto di motivazione, contraddittorietà.
Con il ricorso è stata contestata, nella sostanza, la determinazione tariffaria nella parte in cui è stato disposto l’aggiornamento revisionale sulla base dell’indice Istat industriale generale, in luogo di quello specifico del settore rifiuti, disattendendo, nella prospettiva della società ricorrente, una precedente decisione, passata in giudicato, del giudice amministrativo.
Il T.a.r. Lecce, con sentenza del 31.3.202, n. 482, ha respinto il ricorso.
C.I.S.A. S.p.A ha proposto appello con un uncico motivo riportato nella parte in diritto. Si è costituito in giudizio l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti chiedendo di dichiarare l’appello infondato.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello: rigetta l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara integralmente compensate tra tutte le parti costituite le spese del giudizio.