Accolto il ricorso di Ladisa per la gestione del servizio di refezione scolastica nel Comune di Vedano al Lambro
Pubblicato il: 4/13/2024
Nella vertenza, Ladisa S.r.l. è affiancata dagli avvocati Pasquale Procacci, Carmine Rucireta e Michelangelo Pinto; il Consorzio Energia Veneto - CEV è assistito dall'avvocato Antonio D'Alesio e il Comune di Vedano al Lambro è difeso dall'avvocato Bruno Santamaria.
La Se.Rist. S.r.l., di cui la Ladisa S.r.l. è cessionaria di ramo di azienda, è risultata aggiudicataria della procedura aperta, bandita dal Comune di Vedano al Lambro per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica bio e servizi correlati per un periodo di sessanta mesi prorogabili per altri sei mesi. Durante la fase di verifica dei requisiti è stata esclusa per aver presentato, dopo l’aggiudicazione, domanda di ammissione al concordato preventivo, ai sensi dell’art. 161, r.d. n. 267 del 1942.
Il ricorso, proposto dinanzi al Tar Milano per l’annullamento dell’esclusione, è stato respinto con sentenza n. 1462 del 2020, ravvisando la perdita dei requisiti di partecipazione per effetto del ricorso per ammissione al concordato in bianco e ritenendo corretta la decisione della stazione appaltante secondo cui tale circostanza integra una causa di esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 50 del 2016.
La sentenza è stata appellata dalla Se.Rist. S.r.l. e dalla Ladisa S.r.l., alla quale Se.Rist. aveva nel frattempo ceduto il ramo di azienda concernente la ristorazione.
In data 25 marzo 2021 è stato stipulato il contratto con Vivenda S.p.a.. Nelle more del giudizio di appello, con sentenza del Tribunale di Monza del 12 luglio 2021 la SeRist è stata dichiarata fallita; la sentenza è stata annullata con sentenza della Corte d’Appello di Milano del 14 gennaio 2022 e Se.Rist. ha potuto proseguire con il perfezionamento dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F..
La sez. V di questo Consiglio di Stato, con sentenza 1 giugno 2022, n. 4484, ha dichiarato inammissibile l’appello con riferimento alla posizione di Se.Rist. che, avendo ceduto il ramo di azienda ristorazione prima di proporre l’impugnazione, non ha i requisiti per eseguire la prestazione, oltre a non avere interesse, per la medesima ragione, all’eventuale accoglimento della stessa. La Sezione ha invece accolto l’appello in quanto proposto da Ladisa alla luce dei principi affermati dalla Adunanza Plenaria con la sentenza n. 9 del 2021, secondo cui l’operatore economico deve provvedere a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante di aver presentato la domanda di ammissione al concordato preventivo, nonché richiedere e ottenere l’autorizzazione del Tribunale alla partecipazione alla gara o alla stipula del contratto.
Con ricorso notificato in data 21 novembre 2023 e depositato il successivo 31 novembre la Ladisa ha chiesto l’esecuzione della sentenza 1 giugno 2022, n. 4484, non avendo il Comune ottemperato, nonostante che la società abbia intimato al Comune di Vedano al Lambro il pagamento di € 54.483,00 sulla base della previsione di 76.200 pasti annui contenuta nel Contratto siglato con la società Vivenda (Articolo 3. - Valore della concessione) per tutta la durata della concessione, oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, lo accoglie, nei sensi e per gli effetti precisati in motivazione. Compensa le spese e gli onorari del giudizio nei confronti del Consorzio Energia Veneto – CEV e del Comune di Vedano al Lambro; esonera la Vivenda S.p.a. dalla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio.