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Respinto il ricorso dell'Ospedale di Suzzara per la costituzione di una fondazione finalizzata alla riqualificazione funzionale dell'ospedale


Pubblicato il: 4/13/2024

Nella vertenza, Ospedale di Suzzara S.p.A. è affiancato dagli avvocati Andreina Degli Esposti e Riccardo Villata; ASST di Mantova è assistita dagli avvocati Paolo Colombo e Annalisa Pulica; Regione Lombardia è difesa dall'avvocato Catia Gatto; Nima S.r.l. è rappresentata dagli avvocati Giuseppe Massimo Cannella, Luciano Salomoni e Salvatore La Porta.

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato nel 2003 il progetto di sperimentazione gestionale proposto dall’allora Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, ora Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, consistente nella costituzione di una fondazione destinata alla riqualificazione funzionale e strutturale dell’ospedale Montecchi di Suzzara.

Con accordo del 4 agosto 2004, l’Azienda Ospedaliera Carlo Poma ha quindi affidato in godimento ventennale l’ospedale alla neocostituita Fondazione Presidio Ospedaliero Fratelli Montecchi di Suzzara con facoltà di assegnarne a terzi la gestione, nonché la progettazione e l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

La Fondazione ha di conseguenza bandito una procedura di selezione all’esito della quale è stato individuato quale soggetto affidatario il raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalle ditte Holding Sanità e Servizi s.p.a., Italia Servizi Integrati s.c.a, Icos Impresa per la cooperazione e la sussidiarietà sociale cooperativa sociale a r.l., e Manutencoop Facility Management s.p.a.

I soggetti componenti il raggruppamento temporaneo, successivamente all’aggiudicazione, hanno poi costituito la società di progetto denominata “Ospedale di Suzzara s.p.a.”, alla quale è stata conferita, per il tramite di un contratto di concessione stipulato in data 8 agosto 2004 con la Fondazione Presidio Ospedaliero Fratelli Montecchi di Suzzara, la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione dei lavori ad essa strutturalmente e direttamente collegati (esclusa la viabilità esterna all’area), nonché la gestione funzionale della struttura e dei servizi ospedalieri, sanitari, accessori e commerciali dell’Ospedale di Suzzara, per un periodo di anni 18 e con termine al 31 ottobre 2022, a fronte di un canone annuo di euro 120.000,00 e di una percentuale sull’utile di esercizio crescente nel corso di durata della convenzione.

L’ASST di Mantova ha trasmesso al gestore le condizioni del nuovo contratto di concessione, ma quest’ultimo ha dichiarato di non accettare i termini proposti sia in ordine alla durata, sia in ordine alle condizioni economiche, pur manifestando la volontà di pervenire ad una conclusione condivisa del procedimento e quindi all’avvio della gestione in regime di stabilizzazione.

Ciò premesso, la società Ospedale di Suzzara ha impugnato dinanzi al Tar di Brescia le determinazioni della ASST di Mantova sulla conclusione della fase di sperimentazione e la conseguente indizione della nuova procedura di gara. In particolare, la ricorrente ha lamentato che non le sarebbe stato consentito di partecipare in modo sostanziale al procedimento amministrativo sfociato nell’adozione degli atti impugnati, al fine di rappresentare gli elementi di criticità e di non condivisibilità delle nuove condizioni contrattuali elaborate dall’ente concedente (sia dal punto di vista tecnico che economico) e pervenire ad una definizione consensuale del nuovo rapporto negoziale. Peraltro, anche i tempi concessi dall’Amministrazione per esaminare le nuove condizioni contrattuali, secondo il gestore uscente, sarebbero stati eccessivamente ristretti (solo 15 giorni).

Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 814 del 2023), ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello (n. 8946 del 2023), come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese del presente grado di giudizio.