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Respinto il ricorso di Almirall S.p.A. per la rimborsabilità dei farmaci soggetti a prescrizione medica limitativa da parte del SSN


Pubblicato il: 4/13/2024

Nel contenzioso, Almirall S.p.A. è affiancata dagli avvocati Diego Vaiano e Francesco Cataldo; Regione Autonoma della Sardegna è assistita dagli avvocati Sonia Sau e Floriana Isola.

La Società Almirall S.p.a., con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado proposto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, dove riceveva il n. di R.G. 802/2022, esponeva di essere un’azienda farmaceutica titolare dei diritti di commercializzazione in Italia di numerose specialità medicinali ammesse alla rimborsabilità da parte del SSN, tra le quali il farmaco Ilumetri, a base del principio attivo di origine biologica tildrakizumab, inserito, ai sensi e per gli effetti della determinazione AIFA del 23 gennaio 2020, n. 99, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, dell’11 febbraio 2020, n. 34, nella classe di rimborsabilità H (ospedaliera) e classificato, con riferimento al suo regime di fornitura, come “medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - dermatologo (RRL)”.

Essa evidenziava altresì che il farmaco, come ugualmente poteva evincersi dalla citata determina AIFA, era indicato per il “trattamento della psoriasi a placche da moderata a severa negli adulti candidati a una terapia sistemica” e, in qualità di specialità medicinale classificata in fascia H, era ricompreso nei livelli essenziali di assistenza (c.d. L.E.A.) individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, il cui art. 38, comma 2, prevedeva espressamente che “nell’ambito dell’attività di ricovero ordinario sono garantite tutte le prestazioni … farmaceutiche … necessarie ai fini della terapia”.

Esponeva quindi la ricorrente che in talune Regioni, come la Sardegna, i farmaci che avevano ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio (A.I.C.) in Italia, per poter essere concretamente dispensati ai pazienti, dovevano essere preventivamente inseriti all’interno dei Prontuari Terapeutici Regionali (P.T.R.): pertanto, solo i principi attivi che comparivano in tali elenchi potevano essere acquistati e dispensati a cura e a carico dell’Ente competente all’erogazione dei medicinali agli assistiti.

Avverso il citato provvedimento, come anticipato, la Almirall S.p.a. proponeva ricorso al T.A.R. per la Sardegna.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 1929/2022, lo respinge. Spese del giudizio di appello compensate.