Rigettato il ricorso di Amundi SGR relativo al diniego di rimborso IRES per l'annualità 2013
Pubblicato il: 3/19/2024
Nel contenzioso, Amundi SGR S.p.A. è affiancato dagli avvocati Rossella Suraci e Guglielmo Fransoni.
In data 21 Aprile 2016 la società Pioneer Investment Management SGR S.P.A., incorporata dalla odierna ricorrente, Amundi S.G.R, nelle more del termine per l'appello, presentava all'Agenzia delle Entrate, direzione regionale della Lombardia, istanza di rimborso, per l’anno di imposta 2013, della somma indebitamente versata a titolo di addizionale IRES quale conseguenza, indiretta, dell'illegittimità costituzionale della norma istitutiva della stessa imposta, ossia l'articolo due, comma secondo, del d.l. 30 novembre 2013, n. 133, per contrarietà ai principi di cui agli articoli 3 e 53 Cost. L’Ufficio non forniva alcuna risposta, sicché si formava un silenzio-rifiuto.
Avverso il silenzio-rifiuto, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Milano e resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.
La C.t.p. di Milano, con sentenza n. 2613/14/2018, rigettava il ricorso, ritenendo rilevante ma infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.
Contro la sentenza proponeva appello la società dinanzi la C.t.r. della Lombardia e resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.
Con sentenza n. 2200/17/2020, depositata in data 7 ottobre 2020, la C.t.r. adita rigettava il gravame confermando la pronuncia di prime cure. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 12.000,00, oltre spese prenotate a debito.