Accolto il ricorso di Lumistudio per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Foggia
Pubblicato il: 3/19/2024
Nel contenzioso, Lumistudio S.r.l. è affiancata dagli avvocati Ivano Saltarelli, Maria Vittoria La Rosa e Giulia Guidetti; il Consorzio ASI Foggia è assistito dall'avvocato Annarita Armiento; il Comune di Foggia è difeso dagli avvocati Angela Paradiso, Renata Fiore e Antonella Carlomagno; E-Distribuzione S.p.A. è rappresentata dall'avvocato Manuela Nugnes.
In data 4 ottobre 2022, la società ricorrente ha attivato presso il Comune di Foggia la “procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile” di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 (c.d. P.A.S.) per i lavori di realizzazione di un impianto di produzione da fonte solare fotovoltaica della potenza nominale totale pari a 5,54385 MWp e in immissione pari a 5,0 MWp – e relative opere di connessione alla rete elettrica – da installarsi in agro del Comune di Foggia (FG).
Nel caso di specie, il Comune di Foggia, non ha inteso indire alcuna conferenza di servizi, preferendo semplicemente acquisire il parere da parte del Consorzio ASI.
Con nota prot. n. 1962 del 4 aprile 2023, il Consorzio ASI ha reso “parere non favorevole alla richiesta in oggetto… nonché delle opere elettriche di connessione, così dove ubicate da progetto, in quanto non congrua rispetto al nuovo Piano Urbanistico di Adeguamento ed Ampliamento dell’Agglomerato ASI di Foggia loc. Incoronata”.
Avverso il predetto parere è insorta la parte ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio, deducendone l’illegittimità sotto svariati aspetti e chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.
L’istanza cautelare è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. 258 del 30 giugno 2023 in ragione del carattere non autonomamente lesivo del parere, che s’inserisce nel più ampio quadro della procedura abilitativa di competenza del Comune di Foggia, all’epoca in itinere.
Con provvedimento n. 93015 del 31 agosto 2015, il Comune di Foggia ha negato il rilascio dell’attestazione di PAS, sulla base del parere sfavorevole dell’ASI impugnato con il ricorso introduttivo.
Con motivi aggiunti, la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento innanzi indicato.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti: estromette dal giudizio la società e-Distribuzione S.p.A.; dichiara inammissibile il ricorso principale; accoglie i motivi aggiunti nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato per difetto d’istruttoria e di motivazione; spese compensate.