Rigettato il ricorso tributario di Plutone S.r.l. contro AE
Pubblicato il: 3/22/2024
Nel contenzioso, Plutone S.r.l. è affiancata dall'avvocato Paolo Giovanni De Capitani Di Vimercate.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 422/4/2018 depositata in data 30 gennaio 2022 e non notificata, nell’ambito di controversia in tema di liquidazione di imposte di registro, ipotecarie e catastali relative all'atto registrato il 10/06/2013 n. 3295, serie 1T, con il quale la società Plutone s.r.l. aveva acquistato dalla Irte S.p.A. l'attività consistente nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (potenza kW 999,68) di cui all’ impianto fotovoltaico corrente in Suni (Nu), accoglieva parzialmente l’ appello proposto dall’ ufficio ed, in riforma della sentenza di primo grado, confermava l’avviso di rettifica e liquidazione n. 20131T0003295000 in data 19/05/2015 rideterminando il valore di avviamento in euro 737.000,00 e confermava l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 13/IT/003295/000/P002 in data 14/05/2015.
Secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata l’oggetto della controversia riguarda due distinti provvedimenti relativi al suddetto atto di cessione di azienda registrato in data il 10/06/2013 e, più precisamente, l’ avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta principale in relazione all'impianto fotovoltaico (cespite aziendale) e l’ avviso di rettifica e liquidazione afferente il maggior valore accertato, ai sensi degli artt. 51 e 52 d.P.R. n. 31/86, per la cessione del ramo di azienda, provvedimenti impugnati entrambi separatamente dalle società cedente e cessionaria.
Contro detta sentenza la Plutone s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’ ufficio resiste con controricorso.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell’ ufficio controricorrente, liquidandole nella misura di euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.