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Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel ricorso di Petrolpuglia contro Anas


Pubblicato il: 4/15/2024

Nella vertenza, Petrolpuglia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Emilio Toma e Loredana Papa.

Con ricorso n. 1237 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. per la Puglia, la Società Petrolpuglia S.r.l., proprietaria di un impianto di carburanti nonché del suolo sul quale il medesimo insiste, sito in Monopoli, aveva chiesto l’annullamento delle note e atti Anas  mediante il quale l'ente ha provveduto all’assimilazione della strada su cui insiste l’impianto di che trattasi alle “strade Extraurbane Principali di tipo B”.

A sostegno del ricorso aveva dedotto, inter alia, il legittimo affidamento circa l’accoglimento dell’istanza di rinnovo della licenza Anas per i relativi accessi con conseguente formazione del silenzio assenso, la necessità di applicare la disciplina allora vigente invece che la circolare del 2013, l’incompetenza di Anas in ordine alle norme funzionali e tecniche da essa introdotte per la sicurezza delle strade, la violazione degli artt. 40 e 98 della Costituzione.

Nella resistenza di Anas, il Tribunale adìto (Sezione I) ha così deciso il gravame al suo esame: ha dichiarato il ricorso ed i motivi aggiunti inammissibili per difetto originario di interesse; ha compensato le spese di lite.

L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento dei ricorsi di primo grado e quindi l’annullamento degli atti ivi impugnati.

In data 29 febbraio 2024 parte appellante ha depositato formale atto di rinuncia alla decisione anche ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese di grado compensate.