Il CdS si pronuncia sul contenzioso tra Juliet S.p.A. e il Comune di Cattolica
Pubblicato il: 4/15/2024
Nel contenzioso, Juliet S.p.A. è affiancata dagli avvocati Mauro Pisapia e Luigi Pontrelli; il Comune di Cattolica è assistito dall'avvocato Antonio Aluigi.
Banca Carim-Cassa Risparmio S.p.a. ha impugnato la deliberazione n. 135 del 14 ottobre 2013 mediante la quale la giunta del comune di Cattolica, nell'approvare la proposta di deliberazione n. 158 del 10 ottobre 2013, ha annullato d'ufficio “in autotutela amministrativa, ai sensi dell’art. 1, comma 136, Legge 311/2004” le delibere della medesima giunta comunale n. 56 del 27 aprile 2005 e n. 137 del 5 ottobre 2010, di approvazione del piano di promozione commerciale volto alla pubblicizzazione e alla valorizzazione dello scalo aeroportuale di Rimini. La ricorrente ha chiesto, altresì, la condanna del Comune all’indennizzo dovuto in suo favore a seguito dell'annullamento d'ufficio disposto con i provvedimenti sopra indicati.
Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna ha dichiarato il ricorso inammissibile e comunque infondato con sentenza n. 522 del 2020, appellata da Juliet S.p.a., avente causa della ricorrente in primo grado.
Si è costituito il comune di Cattolica per resistere all’appello. Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata che ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il ricorso di primo grado. Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del comune di Cattolica, che si liquidano in euro 5000, oltre ad oneri di legge.