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Accolto il ricorso di 2i Rete Gas S.p.A. per la fornitura di energia nel Comune di Teramo


Pubblicato il: 4/16/2024

Nel contenzioso, 2i Rete Gas S.p.A. è affiancata dagli avvocati Cesare Caturani e Giuseppe De Vergottini.

2i Rete Gas S.p.A. è concessionaria del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in circa 2.000 comuni italiani e, in tale contesto, si occupa oltre che della distribuzione del gas, anche della manutenzione ordinaria e straordinaria nonché del potenziamento degli impianti.

Le condutture per la distribuzione del gas sono realizzate in interrato e nelle sedi stradali appositamente deputate alla collocazione dei sottoservizi nel rispetto delle specifiche disposizioni normative vigenti in materia e secondo gli accordi concessori.

In qualità di affidataria in regime di concessione amministrativa del servizio di distribuzione del gas per la rete urbana del Comune di Teramo, con ricorso R.G. n. 469/2013, 2i Rete Gas S.p.A. adiva il T.A.R. Abruzzo chiedendo l’annullamento della nota del Comune avente ad oggetto “Informativa COSAP 2013” con la quale è stato chiesto il calcolo e il pagamento per l'anno 2013 del canone non ricognitorio ai sensi dell'art. 31 ter del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone e delle tariffe adottato dal medesimo Comune e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 21.3.2013, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso e tra questi, in particolare, l’annullamento del richiamato Regolamento nella parte in cui istituisce e disciplina il “canone di concessione non ricognitorio” per le occupazioni, tra gli altri, con gli impianti per la distribuzione del gas di cui la società è proprietaria.

Il TAR, con sentenza n. 303 del 28.5.2021, ha respinto il ricorso.

Di tale sentenza, asseritamente ingiusta e illegittima, 2i Rete Gas S.p.A. ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 303/2021, accoglie il ricorso di primo grado.