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Il CdS si pronuncia sul contenzioso AGCom contro RAI


Pubblicato il: 4/15/2024

Nella vertenza, RAI - Radiotelevisione Italiana è affiancata dagli avvocati Giuseppe De Vergottini e Marco Petitto.

Considerato che questa Sezione ha, con sentenza n. 6828/2023, pur in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermato l’annullamento delle delibere n. 616/20/CONS del 19 novembre 2020 e n. 71/21/CONS del 25 febbraio 2021 di A.G.Com., oggetto anche del presente giudizio di appello.

Considerato che: i) come prospettato alle parti ex art. 73 comma 3 c.p.a. nel corso dell’udienza di discussione del 7 marzo 2024 e come già statuito con sentenza di questa Sezione n. 11156 del 2023, in ragione della natura degli atti impugnati e dei vizi riscontrati dal giudice amministrativo risulta configurabile un’estensione erga omnes degli effetti della predetta sentenza di annullamento n. 6828/2023; ii) infatti, i provvedimenti impugnati costituiscono regolazione dei presupposti e delle condizioni dettati dall’Autorità in relazione ai contributi dovuti dagli operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media, e, inoltre, la sentenza di annullamento si è, comunque, fondata, ex aliis, sulla sussistenza di un deficit istruttorio e metodologico nella parametrazione delle attività ricomprese nell’ambito di applicazione del contributo, imponendo, pertanto, una riedizione integrale del potere dell’Autorità, nel solco dei principi affermati per conformare la futura attività amministrativa, anche con riguardo all’aspetto specifico dell’assoggettamento di RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. al pagamento del contributo di che trattasi; iii) tale sentenza di annullamento ha, quindi, eliminato dal “mondo giuridico” i generali provvedimenti di regolazione dell’Autorità e, di conseguenza, ha determinato il venir meno dell’interesse alla domanda di annullamento articolata da altri operatori, i quali non ricaverebbero alcuna ulteriore utilità da una sentenza di merito su provvedimenti già definitivamente e con effetti erga omnes annullati.

Considerato che la sentenza n. 6828/2023 della Sezione risulta transitata in rem iudicatam, essendo anche decorso il termine (dimidiato ex art. 119 c.p.a.) per proporre il ricorso per cassazione o la revocazione ordinaria.

Ritenuto, pertanto, di dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse e, per l’effetto, improcedibili anche i presenti ricorsi in appello (principale ed incidentale).

Ritenuto di compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio stante la complessità delle questioni oggetto dello stesso e tenuto conto dell’esito processuale del medesimo decretato con la presente sentenza.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti in riforma della sentenza appellata, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse e, per l’effetto, dichiara improcedibili sia l’appello principale proposto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che l’appello incidentale proposto da RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.; compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite del doppio grado di giudizio.