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Rigettato il ricorso di Unicredit S.p.A. avverso la sanzione AGCM per pratiche anticoncorrenziali


Pubblicato il: 4/16/2024

Nel contenzioso, Unicredit S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giuliano Berruti, Alberto Toffoletto, Luca Toffoletti e Christian Romeo.

Oggetto della domanda di annullamento veicolata con il ricorso di primo grado era la deliberazione dell’Autorità garante della concorrenza del mercato (di seguito «AGCM» o «Autorità») n. 26832 datata 31 ottobre 2017 con la quale detta Autorità irrogava a Unicredit s.p.a. (di seguito anche «Banca») una sanzione pecuniaria di importo pari ad euro cinque milioni per asserita pratica commerciale scorretta discendente dalla condotta ivi indicata sub lett. «b».

Tale pratica sarebbe consistita nell’avere – successivamente alla modifica dell’art. 120, comma 2, del testo unico bancario (d. lgs. n. 385 del 1993) operata dall’art. 17-bis d.l. n.18 del 2016, convertito in l. n. 49 del 2016, disposizione, questa, che consente l’addebito in conto corrente degli interessi debitori solo previa autorizzazione – indotto la clientela a sottoscrivere l’autorizzazione preventiva attraverso l’invio ad essa, a partire da ottobre 2016, di moduli «personalizzati e precompilati con la manifestazione del consenso» (in allegato alle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 118 Testo unico bancario, «da rispedire sottoscritti per l’autorizzazione preventiva all’addebito in conto corrente degli interessi debitori a far data da quando essi sarebbero divenuti esigibili […] con conseguente conteggio di tali interessi come parte capitale»: pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato in prime cure).

Tutto ciò, in tesi di AGCM, ricordando e sollecitando successivamente l’invio dell’autorizzazione a coloro che non vi avessero provveduto attraverso «la predisposizione di pop-up» in internet banking e attraverso apposito «link», «senza la possibilità di negare l’autorizzazione».

Il T.a.r. per il Lazio, sez. I, con sentenza n. 2184 del 2023 rigettava il ricorso.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (sezione sesta), rigetta l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza. Condanna Unicredit s.p.a. alla rifusione in favore dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre accessori come per legge; nulla per le spese del grado nei confronti della parte non costituita.