Respinto il ricorso di Energetica S.p.A. e Lumina S.r.l. in materia di costi del teleriscaldamento nel Comune di Bardonecchia
Pubblicato il: 4/17/2024
Nel contenzioso, Energetica S.p.A. e Lumina S.r.l. sono affiancate dagli avvocati Rosa Pellerano e Mario Alberto Quaglia; il Comune di Bardonecchia è difeso dagli avvocati Stefano Gattamelata e Carlo Merani.
La Energetica s.p.a. (nella qualità di socio unico di Energie s.r.l., oggi liquidata) e la Lumina s.r.l. (costituita per scissione parziale di Energie s.r.l.) hanno interposto appello nei confronti della sentenza 27 novembre 2018, n. 1274 del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sez. I, che ha respinto il ricorso dell’allora Energie s.r.l. (già Metan Alpi Energia s.r.l.) avverso la nota comunale in data 28 maggio 2010, avente ad oggetto la “Analisi del servizio pubblico di teleriscaldamento. Calcolo dell’indice di aggiornamento dei prezzi di fornitura del calore. Procedimento volto alla contestazione della procedura di calcolo dell’indice di revisione del prezzo del teleriscaldamento e dell’applicazione delle conseguenti tariffe di fornitura del calore con contestuale richiesta di rimborso delle somme percepite in eccesso tra il 2004 e il 2009”.
La controversia riguarda, dunque, l’aggiornamento delle tariffe relative al servizio di erogazione del calore, mediante teleriscaldamento, agli edifici pubblici e privati, servizio gestito, in forza di convenzione del 7 dicembre 1999, nel Comune di Bardonecchia, dalla Metan Alpi s.r.l., e poi dalla Lumina s.r.l., attualmente in regime di prorogatio.
Con il ricorso in primo grado la società Metan Alpi ha impugnato il provvedimento disponente, come conseguenza della contestazione del criterio di aggiornamento della tariffa applicato, la richiesta di rimborso delle somme percepite in eccesso dalla concessionaria del servizio pubblico di teleriscaldamento nel periodo tra ottobre 2004 e settembre 2009 deducendo, tra l’altro, che il costo del gas naturale, indicato come parametro per gli aggiornamenti proporzionali, non era più in vigore nel nuovo assetto normativo del mercato.
La sentenza impugnata, all’esito della verificazione effettuata dall’ARERA, ha respinto il ricorso, nell’assunto che il provvedimento impugnato abbia natura autoritativa, essendo esplicazione del potere di vigilanza e controllo sulla tariffa che l’amministrazione esercita per tutta la durata del rapporto concessorio, e basandosi sulle conclusioni del verificatore, il quale «ha accertato che le tariffe applicate dalla società non sono conformi alla convenzione in quanto non sono state aggiornate sulla base dell’andamento del prezzo del gas metano (con proporzionale variazione rispetto a tale prezzo)».
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.