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Respinto l'appello di Grimaldi Group avverso la sanzione AGCM per materiale pubblicitario ingannevole


Pubblicato il: 4/17/2024

Nel contenzioso, Grimaldi Group S.p.A. è affiancata dagli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Sciaudone e Andrea Neri.

Grimaldi Group S.p.A. ha impugnato avanti il Tar per il Lazio il provvedimento del 28.5.2014 con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), all’esito del procedimento avviato con comunicazione del 30.12.2013, le ha irrogato la sanzione di 150.000 euro per la diffusione, sia dal proprio sito internet sia a mezzo di materiale pubblicitario, di informazioni ingannevoli in ordine alle tariffe e ai prezzi praticati.

Nello specifico, l’Autorità ha contestato che l’appellante avrebbe: “a) promosso i prezzi delle minicrociere e accettato prenotazioni online con modalità poco trasparenti diffondendo informazioni commerciali incomplete, scarsamente accessibili e/o contraddittorie, relativamente agli ulteriori oneri aggiuntivi richiesti al momento dell’acquisto (come i diritti fissi, i pasti a bordo, etc.), risultando notevoli difformità tra l’importo iniziale pubblicizzato nella homepage e quello effettivamente applicato; b) prospettato come gratuita per i minori un’offerta di viaggio denominata ‘Superfamily and friends’ mediante claim quali ‘figli e amici gratis’, soggetta invece a restrizioni e a costi non indicati con chiarezza e immediatezza; c) omesso o presentato in modo poco chiaro talune informazioni, essenziali per i potenziali acquirenti delle crociere, concernenti la possibilità e le condizioni di esercitare i propri diritti contrattuali, quali il diritto di recesso o di rimborso in caso di modifiche contrattuali e di prezzo”.

Il Tar adito, con la sentenza n. 2694/2021, ha respinto il ricorso.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello la società originariamente ricorrente.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, che si liquidano in €8.000, oltre accessori come per legge.