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Accolto il ricorso del Gruppo Green Power contro il provvedimento AGCM per pratica commerciale scorretta


Pubblicato il: 4/17/2024

Nella vertenza, Gruppo Green Power S.r.l. è affiancato dagli avvocati Giuliano Berruti e Luca Toffoletti.

Green Power s.p.a. (GGP) opera dal 2009 nel settore della commercializzazione di prodotti e fornitura di servizi energetici per clientela residenziale, offrendo l’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi ibridi, accumulatori di energia, pompe di calore ACS, illuminazione a led e i servizi a questi connessi.

La società riferisce che i clienti venivano contattati mediante call center gestiti da società distinte da GGP a cui quest’ultima aveva affidato tale attività, concordando una visita a domicilio da parte di un agente, che effettuava una consulenza gratuita e forniva maggiori informazioni circa l’offerta; in caso di interesse, al cliente veniva sottoposto un modulo da compilare e sottoscrivere: la cd. “Proposta d’acquisto” (PDA); a seguito della sottoscrizione della PDA, l’impianto veniva installato secondo i termini e le condizioni ivi contenute. Come specificamente indicato all’art. 4 della PDA, l’acquirente poteva scegliere tra due modalità di pagamento: finanziamento fino a 12 anni con una società finanziaria convenzionata a GGP o pagamento tramite bonifico, o assegno, con acconto del 50% alla firma della proposta.

Green Power s.p.a. ha impugnato avanti il Tar per il Lazio il provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha accertato la sussistenza di una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 comma 2, 21 comma primo, lett. b) e d), 22, 24, 25 lett. d), del Codice del Consumo, irrogando nei suoi confronti una sanzione pecuniaria di euro 640.000.

Con tale provvedimento l’Agcm ha contestato all’appellante: il mancato riconoscimento del diritto di recesso in favore del consumatore, ovvero la frapposizione di ostacoli al recesso dal contratto, con l’applicazione di una penale pari al 25% dell’importo dell’impianto, o anche solo con la minaccia della stessa; l’utilizzo di informazioni ambigue ed ingannevoli sull’identità del professionista, in particolare attraverso la sottoscrizione di moduli contrattuali riportanti il logo di Enel s.p.a.; l’omissione da parte dell’operatore del call center dell’indicazione dello scopo commerciale della visita a domicilio da parte di un agente di GGP; l’utilizzo del claim “a costo zero”, laddove i vantaggi economici sarebbero stati solo eventuali e successivi all’acquisto; l’utilizzo di un unico modulo, qualificato come proposta d’acquisto, per la sottoscrizione del contratto per l’acquisto e del contratto di finanziamento, senza il rilascio di idonea documentazione e omettendo di comunicare gli oneri economici derivanti dal finanziamento.

Con la sentenza n. 14101/2020, il Tar adito ha respinto il ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie in parte l’appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado limitatamente alla misura della sanzione, rideterminata come in motivazione.