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Respinto il ricorso di Bingo Globo avverso l'autorizzazione di trasferimento di un'altra sala bingo nel Comune di Modena


Pubblicato il: 4/17/2024

Nel contenzioso, Bingo Globo S.r.l. è affiancata dall'avvocato Diego Vaiano; Hippogroup Modena S.r.l. è difeso dall'avvocato Barbara Simoni.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio e con successivo ricorso per motivi aggiunti, proposti avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, la società odierna appellante, titolare di una concessione per l’esercizio del gioco del bingo nel Comune di Modena, ha impugnato il provvedimento con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha autorizzato il trasferimento di un’altra sala bingo destinataria di un provvedimento comunale di delocalizzazione.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente, ADM non avrebbe dovuto autorizzare il trasferimento in quanto, da un lato, non risulta rispettata la distanza minima prevista dalla disciplina di settore tra la propria sala bingo e i nuovi locali in cui dovrebbe essere trasferita la sala bingo delocalizzata e, sotto altro profilo, non sarebbe rispettato nemmeno il requisito di fatturato previsto dalla disciplina medesima in quanto la sala bingo gestita dalla ricorrente avrebbe un fatturato medio inferiore a € 150.000.

Si sono costitute in giudizio sia ADM che la società controinteressata, Hippogroup Modena s.r.l., diffusamente argomentando circa l’infondatezza dell’avverso ricorso e chiedendone l’integrale rigetto.

Con la sentenza n. 11246 del 4 luglio 2023, resa appunto in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il Tribunale ha respinto il ricorso.

Avverso tale sentenza ha proposto appello Bingo Globo s.r.l., lamentandone l’erroneità per due distinti motivi e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da Bingo Globo s.r.l., lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio. Pone definitivamente a carico di Bingo Globo s.r.l. il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.