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Respinto il ricorso di Sky Italia S.r.l. in materia di fatturazione mensile


Pubblicato il: 4/18/2024

Nella vertenza, Sky Italia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Ottavio Grandinetti e Daniele Majori.

Con la delibera n. 495/15/CONS adottata il 19 dicembre 2017, l’AGCOM approvava una disciplina aggiornata avente ad oggetto linee guida sull'attività di vigilanza da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a seguito dell'entrata in vigore dall'articolo 19- quinquiesdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nonché le Linee Guida ad essa allegate.

In particolare, detta delibera prevede l’obbligo a carico degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di procedere alla fatturazione con una periodicità non inferiore al mese o suoi multipli al fine di garantire gli utenti sotto il profilo economico e sotto il profilo della trasparenza nel settore delle offerte commerciali.

Avverso il provvedimento deliberativo e ogni altro atto presupposto e connesso, Sky Italia S.r.l. proponeva ricorso dinnanzi al TAR Lazio deducendo: i) vari motivi di illegittimità costituzionale e comunitaria dell’art. 19-quinquiesdecies da cui deriverebbe l’illegittimità derivata della delibera n.4957177CONS; ii) il difetto assoluto di attribuzione o comunque l’incompetenza assoluta dell’Autorità nell’adozione del provvedimento impugnato stante la portata circoscritta a “ la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe generali” di cui alla legge n. 40 del 2007 ; iii) inapplicabilità della normativa in materia di comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. n. 259 del 2003 e, in particolare, della disciplina sul diritto di recesso richiamato dalle Linee Guida adottate.

L’adito TAR, con sentenza n. 10082 del 2021, respingeva l’impugnazione, ritenendo infondate le censure proposte e correttamente esercitato il potere regolatorio censurato.

Contestando le statuizioni del primo giudice, Sky Italia S.r.l. ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori dovuti per legge. Spese compensate nei confronti delle parti non costituite.