Confermata la sanzione ad Intesa Sanpaolo relativa all'autorizzazione preventiva all'addebito in conto corrente degli interessi debitori esigibili
Pubblicato il: 4/18/2024
Nel contenzioso, Intesa Sanpaolo S.p.A. è affiancata dagli avvocati Guido Greco, Andrea Manzi, Manuela Muscardini, Valerio Tavormina e Paolo Provenzano.
Oggetto della domanda di annullamento veicolata con il ricorso di primo grado era la deliberazione dell’Autorità garante della concorrenza del mercato (di seguito «AGCM» o «Autorità») datata 31 ottobre 2017 con la quale detta Autorità irrogava ad Intesa San Paolo s.p.a. (di seguito «ISP» o «Banca») una sanzione pecuniaria di importo pari ad euro due milioni per asserita pratica commerciale scorretta discendente dalla pratica ivi indicata sub lett. «b».
Tale pratica sarebbe consistita nell’avere – successivamente alla modifica dell’art. 120, comma 2, del testo unico bancario (d. lgs. n. 385 del 1993) operata dall’art. 17-bis d.l. n.18 del 2016, convertito in l. n. 49 del 2016, disposizione, questa, che consente l’addebito in conto corrente degli interessi debitori solo previa autorizzazione – indotto la clientela a sottoscrivere l’autorizzazione preventiva attraverso l’invio ai consumatori, a partire da novembre 2016, di moduli «da rispedire sottoscritti per l’autorizzazione preventiva all’addebito in conto corrente degli interessi debitori a far data da quando essi sarebbero divenuti esigibili […] con conseguente conteggio di tali interessi come parte capitale».
Tutto ciò, in tesi di AGCM, «ricordando e sollecitando successivamente l’invio dell’autorizzazione, in particolare a coloro che avevano maturato interessi debitori e che non aveva ancora effettuato la scelta, i cc.dd. clienti prioritari, mediante DEM (direct e-mail marketing) […]; avvisi su ATM (sportelli Bancomat) […]».
AGCM concludeva, quindi, nel senso che la condotta posta in essere da ISP, nel caso di specie non avrebbe avuto, infatti, portata (solo) decisiva rispetto alla decisione commerciale dei correntisti sull’autorizzazione o meno all’addebito in conto corrente, ma avrebbe dato luogo ad una vera e propria coercizione idonea ad incutere timore negli stessi, ad esempio enfatizzando il rischio di segnalazioni nella centrale rischi di Banca d’Italia e nei sistemi di informazioni creditizie chiusa parentesi e a forzare la loro volontà. Pertanto, la condotta della Banca avrebbe limitato la libertà di scelta del consumatore in quanto i moduli personalizzati inviati nelle varie sollecitazioni via e-mail, ATM e internet banking avrebbero indebitamente condizionato la scelta di rendere o meno l’autorizzazione all’addebito in conto corrente.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (sezione sesta), rigetta l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza con la precisazione di cui in motivazione. Condanna Intesa San Paolo s.p.a. alla rifusione in favore dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre accessori come per legge; nulla per le spese del grado nei confronti delle parti non costituite.