Respinto l'appello di GTV Audiovisivi S.r.l. per l'assegnazione delle frequenze televisive nella Regione Lazio
Pubblicato il: 4/18/2024
Nel contenzioso, GTV Audiovisivi S.r.l. è affiancata dall'avvocato Nicola Massafra.
La GTV Audiovisivi s.r.l. ha partecipato al bando emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico “per la procedura di attuazione della delibera 265/12/CONS nella Regione Lazio”, al fine di ottenere l’inserimento nella graduatoria relativa alla riassegnazione delle frequenze televisive digitali terrestri nella detta Regione.
La graduatoria, pubblicata in data 12 dicembre 2012, ha collocato la GTV al 24° posto, in posizione non utile per l’assegnazione delle 17 frequenze disponibili, attribuendole un punteggio complessivo di 30,12/100, per cui il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 13 dicembre 2012, ha comunicato alla ricorrente che, in esito alla procedura di cui al bando di gara per la Regione Lazio, la stessa non si è classificata in posizione utile ai fini dell'assegnazione di una frequenza in tecnica digitale ed ha ordinato lo spegnimento degli impianti attivi.
Il Tar per il Lazio, Sezione terza Stralcio, con la sentenza n. 14149 del 30 dicembre 2020, dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio (con cui era stata impugnata la graduatoria originaria pubblicata il 5 settembre 2012), ha respinto i motivi aggiunti, con cui la ricorrente ha impugnato i richiamati provvedimenti, ed ha respinto l’istanza risarcitoria.
Di talché, la GTV ha interposto appello. L’appellante contesta il capo della sentenza con il quale il TAR ha respinto le doglianze relative all’attribuzione di 0 punti per la voce patrimonio, sostenendo che la correzione del bilancio, una volta effettuata, sostituirebbe integralmente il precedente invio con efficacia erga omnes.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 6536 del 2021). Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 4.0000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, in favore dell’Amministrazione appellata.