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Accolto l'appello di Fastweb S.p.A. contro la sanzione AGCom per la migrazione di utenza Wind-Fastweb


Pubblicato il: 4/19/2024

Nel contenzioso, Fastweb S.p.A. è affiancata dall'avvocato Elisabetta Pistis.

Con delibera n. 269/13/CONS dell’11 aprile 2013, notificata l’8 maggio successivo, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito AGCom) sanzionava Fastweb S.p.A. ai sensi dell’art. 98, comma 11, del D. Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche, di seguito Codice) per violazione degli artt. 17 comma 7, 18 comma 2 lett. f) e g) e 19 comma 2 della delibera n. 4/06/CONS.

La sanzione, di importo pari a € 120.000,00 veniva irrogata a seguito di criticità emerse nell’ambito di una procedura di migrazione di un’utenza Wind verso Fastweb dalla quale la titolare, causa ritardi nella definizione del passaggio, recedeva con disdetta telefonica. All’appellante veniva, in particolare, contestato di aver mantenuto una condotta inerte a seguito del recesso, non provvedendo alla restituzione della numerazione a Telecom Italia.

Fastweb impugnava il provvedimento sanzionatorio dinanzi al Tar per il Lazio deducendone l’illegittimità in ragione della non imputabilità al proprio operato del ritardo lamentato (primi tre motivi); dell’inconferenza al caso di specie della norma applicata, posto che l’art. 98 del Codice regolerebbe la diversa fattispecie dell’inottemperanza a diffide e ordini impartiti dall’Autorità (quarto motivo), e, infine, la tardività dell’atto di contestazione intervenuto oltre il termine di 90 giorni dall’accertamento del fatto (quinto motivo).

Il Tar respingeva il ricorso con sentenza n. 5826 del 18 maggio 2021 disattendendo le deduzioni di cui ai primi quattro capi d’impugnazione senza scrutinare il quinto.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento impugnato. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 4.000,00 oltre oneri di legge.