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Respinto il ricorso di Sisal Entertainment S.p.A. per l'esercizio dell'attività di gioco lecito nel Comune di La Spezia


Pubblicato il: 4/19/2024

Nel contenzioso, Sisal Entertainment S.p.A. è affiancata dagli avvocati Claudio Ghia e Leonardo Alesii; il Comune di La Spezia è assistito dagli avvocati Stefano Carabba, Ettore Furia, Marcello Puliga, Giovanni Corbyons e Fabrizio Dellepiane.

Sisal Entertainment s.p.a. ha interposto appello avverso la sentenza del Tar per la Liguria, sez. II, 13 gennaio 2022 n. 36, con la quale è stato rigettato il ricorso da essa proposto avverso il provvedimento n. prot. n. 18152 del 15/2/2021 del Comune di La Spezia di rigetto della sua “istanza all’ autorizzazione all’esercizio dell’attività di gioco lecito sala VLT “Sisal Wincity Gold” in via Fossamastra n.6/8/26/28 - La Spezia”.

Intendendo aprire detta sala giochi con apparecchi VLT, la società aveva infatti chiesto al Comune, con nota del 29 gennaio 2019, se la Chiesa di S. Maria Ausiliatrice, ubicata ad una distanza pedonale di m 660 dai locali in questione, fosse il “luogo sensibile” più vicino ad essi.

Con nota del 15 febbraio 2019, il Comandante della polizia municipale si pronunciava nel senso della “verosimiglianza” di quanto rappresentato dalla richiedente, precisando che nella zona vi era un altro edificio religioso ascrivibile alla categoria dei “luoghi sensibili”, ma distava m. 475 dalla sala giochi (ossia ben oltre il limite minimo di 300 metri previsto dal legislatore regionale). Considerando il tempo trascorso, la Società interessata chiedeva al Comune di La Spezia, con nota del 16 settembre 2019, se le precedenti misurazioni fossero ancora valide.

Previa interlocuzione procedimentale ex art. 10 bis l. 241/90, il Dirigente del S.U.A.P. del Comune di La Spezia respingeva la domanda con atto del 15 febbraio 2021, motivato con riferimento alla presenza di un “luogo sensibile” (la scuola di formazione “Cisita”) posta a distanza di meno di 300 metri dai locali de quibus, con conseguente violazione della previsione dell’art. 1, comma 2, della l.r. n. 17/2012.

Avverso l’atto di diniego pertanto la società insorgeva innanzi al Tar per la Liguria che respingeva il ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese di lite.