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Respinto il ricorso di Saipem avverso le sanzioni Consob per violazione delle normative in aumento di capitale


Pubblicato il: 4/19/2024

Nel contenzioso, Saipem S.p.A. è affiancata dagli avvocati Francesco Scanzano, Giulio Napolitano, Andrea Zoppini e Marco Maugeri; Consob è difesa dagli avvocati Maria Gioconda De Gaetano Polverosi, Maria Letizia Ermetes e Gianfranco Randisi.

In data 27 ottobre 2015 Eni S.p.A., detentrice del 43% del capitale di Saipem S.p.A. (di seguito anche “Saipem”), ha ceduto una parte della propria partecipazione (pari al 12,5% del capitale di Saipem) al Fondo Strategico Italiano S.p.A..

Successivamente, in data 2 ottobre 2015 l’assemblea di Saipem ha approvato un aumento di capitale dell’importo massimo di 3,5 miliardi di euro, in relazione al quale il 22 gennaio 2016 la Consob ha autorizzato la pubblicazione del Prospetto informativo volto all’offerta al pubblico delle relative azioni. Tuttavia, il 25 ottobre 2016, Saipem - in occasione dell’approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016 – ha annunciato un profit warning e comunicato al mercato ingenti svalutazioni, per un importo di circa 2,1 miliardi di euro.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, a seguito di tale annuncio, ha disposto un’ispezione ai sensi dell’art. 115, comma 1, lett. c) del TUF. La D.I.E. – valutata la relazione ispettiva e informata la Commissione con relazione del 22 dicembre 2017 – con lettera del 30 gennaio 2018 ha comunicato a Saipem l’avvio del procedimento ex art. 154 - ter del T.U.F., rappresentando ipotesi di non conformità agli IAS dei bilanci al 31 dicembre 2016 e della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017. Con note del 14 e 16 febbraio 2018 Saipem ha inviato le proprie osservazioni.

A seguito dell’analisi delle osservazioni di Saipem, della relazione del 27 febbraio 2018 e della integrazione del 28 febbraio 2018, Consob ha adottato la delibera n. 20324 del 2 marzo 2018, con la quale, ritenuto che Saipem S.p.A., redigendo il bilancio per il 2015, fosse già a conoscenza degli elementi che hanno successivamente portato ad effettuare la prefata comunicazione del 26 ottobre 2016 (con effetti destinati a ripercuotersi sul bilancio consolidato per il 2016), avrebbe violato il principio contabile IAS 8, che avrebbe imposto la correzione degli errori maturati nel bilancio 2015 solo in sede di approvazione del bilancio successivo.

Sulla scorta di tali considerazioni l’Autorità ha esercitato, con la suddetta delibera n. 20324 del 2 marzo 2018, il potere previsto dall’art. 154-ter, comma 7, T.U.F. rilevando nel bilancio d’esercizio e nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 della Saipem S.p.A., alcuni asseriti profili di non conformità alle norme che disciplinano la redazione di tali documenti contabili e ordinando alla stessa “di diffondere senza indugio”: - “un comunicato stampa che renda noto l’accertamento effettuato” e recante l’indicazione delle carenze e criticità rilevate in ordine alla correttezza contabile dei bilanci di cui sopra, dei principi contabili internazionali applicabili e delle violazioni riscontrate al riguardo; - la pubblicazione di “un’apposita situazione economico patrimoniale consolidata pro-forma, corredata dei dati comparativi, degli effetti che una contabilizzazione conforme alle regole avrebbe prodotto sulla situazione patrimoniale, sul conto economico e sul patrimonio netto dell’esercizio 2016, per i quali è stata fornita un’informativa errata”.

Con lettera del 21 marzo 2018 Saipem ha chiesto chiarimenti a Consob circa le modalità di adempimento alle prescrizioni della Delibera, adducendo difficoltà tecniche. A seguito della risposta della Consob del 13 aprile 2018, in data 16 aprile 2018 Saipem ha, pertanto, pubblicato gli schemi contabili in questione.

Con ricorso notificato il 27 aprile 2018 e depositato il 10 maggio 2018 Saipem S.p.A. ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, chiedendone l’annullamento, la predetta Delibera Consob n. 20324 (comunicata in data 2 marzo 2018), recante “Accertamento della non conformità del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 della società SAIPEM S.P.A. - Richiesta di pubblicazione di informazioni supplementari, ai sensi dell’art. 154 ter, comma 7 del D.lgs. 58/98” nonché ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso, inclusa la comunicazione Consob n. 0016780/18 del 30 gennaio 2018.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.