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Accolto il ricorso di Vittoria Bet 2009 relativo ai versamenti di somme destinate al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale


Pubblicato il: 4/20/2024

Nel contenzioso, Vittoria Bet 2009 S.r.l. è affiancata dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Fernando Petrivelli.

La società appellante, in qualità di concessionaria della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi, ha impugnato la sentenza, con cui il Tar per il Lazio ha respinto il ricorso da essa proposto per l’annullamento della determinazione direttoriale prot. n. 10337/RU del 5 gennaio 2023, con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva disposto “l’annullamento, in autotutela, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 21 nonies, della Determinazione Direttoriale prot. n. 5721/RU dell’8 gennaio 2022 e delle note, trasmesse ai concessionari, di invito a effettuare i versamenti delle somme destinate ad alimentare il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, calcolate in applicazione dei criteri esposti in detta Determinazione Direttoriale”, nonché le singole note con le quali la medesima Agenzia aveva comunicato le rinnovate quantificazioni degli importi aggiuntivi dovuti a titolo di versamento dell’importo dello 0,5 per cento della raccolta delle scommesse di cui all’art. 217, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (cd. decreto rilancio).

Il ricorso veniva affidato a plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere.

Il ricorso sollecitava, inoltre, in via subordinata, per il caso del mancato accoglimento delle doglianze così prospettate, il rinvio pregiudiziale interpretativo ai sensi dell’art. 267, TFUE, ovvero la rimessione in Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale ivi prospettata In particolare, l’effetto lesivo per la società ricorrente derivava dal fatto di essere considerata soggetto passivo dell’imposta indiretta nella percentuale dello 0,5% sulle complessive entrate derivanti dalla raccolta delle scommesse per il periodo di riferimento, anziché fino alle sole soglie massime previste per il finanziamento del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale (40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021).

Il Tar adito ha esaminato e respinto partitamente tutte le censure proposte, motivando anche in ordine alla insussistenza delle condizioni per adire le Corti superiori con le prospettate questioni pregiudiziali, tuttavia compensando le spese del giudizio.

La società appellante ha riproposto tutti gli originari motivi di ricorso di primo grado, articolandoli quali specifiche censure contro i capi della sentenza gravata ai sensi dell’art. 101, c.p.a., così sostanzialmente devolvendo alla odierna cognizione tutta l’originaria materia del contendere.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Ministero dell’economia e delle finanze hanno resistito al gravame, insistendo ancora sulla legittimità del proprio operato e sulla conseguente necessità di confermare la sentenza di primo grado.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (R.G. n. 7273 del 2023), lo accoglie e, di conseguenza, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti impugnati. Spese compensate.