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Confermata l'aggiudicazione ad Ecoambiente del servizio di recupero e smaltimento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione pugliesi


Pubblicato il: 4/20/2024

Nel contenzioso, IVRA S.r.l. è affiancata dagli avvocati Isabella Loiodice e Simona Scatola; Acquedotto Pugliese S.p.A. è assistito dall'avvocato Luigi Nilo; Ecoambiente S.r.l. è difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani.

Acquedotto Pugliese s.p.a ha indetto una gara (pubblicata su GU/S S225 - 19/11/2021- 593520-2021-IT) per l’affidamento, mediante lo strumento dell’accordo quadro, del servizio di conferimento per recupero e/o smaltimento dei fanghi prodotti negli impianti di depurazione per la durata di 12 mesi, rinnovabile per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi, per un valore totale stimato in 60.900.000,00 €, IVA esclusa.

La Stazione appaltante, con provvedimento prot. n. 3875, del 21.1.2022, ha escluso dalla gara la società Ecoambiente in base all’assunto per cui quest’ultima, in qualità di concorrente intermediario, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. l), del Codice dell’Ambiente, al fine di dimostrare la disponibilità degli impianti necessari allo smaltimento dei fanghi, aveva prodotto in gara la dichiarazione di un’impresa terza, detentrice di un impianto autorizzato, ritenuta non veritiera ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016.

Con sentenza 23 marzo 2022, n. 406, il T.a.r. Bari ha accolto il ricorso, proposto da Ecoambiente avverso il citato provvedimento di esclusione, affermando che la dichiarazione resa dall’impresa detentrice di uno degli impianti di smaltimento indicati dalla stessa Ecoambiente non può in alcun modo provocare l’esclusione dalla gara dell’operatore economico che ad essa partecipa in qualità di intermediario, non potendosi porre a carico di quest’ultimo l’onere di vigilare sul corretto modus operandi del terzo nel segmento di mercato oggetto di appalto pubblico, perché, altrimenti, si introdurrebbe una ipotesi di responsabilità per fatto altrui, di carattere eccezionale nel nostro ordinamento, e dunque insuscettibile di interpretazione analogica ai sensi dell’art. 14 delle Preleggi.

Tale pronuncia è passata in giudicato per omessa impugnazione. In seguito alla riammissione in gara, Ecoambiente è divenuta aggiudicataria dell’accordo quadro, posizionandosi al secondo posto della graduatoria finale approvata da Acquedotto Conseguentemente, in data 5 luglio 2023, Acquedotto Pugliese s.p.a ha stipulato con Ecoambiente l’accordo quadro, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, per un quantitativo massimo annuale di ricevimento di 50.000 tonnellate.

La società I.V.R.A. ha impugnato, con ricorso di primo grado, il provvedimento prot. n. 46101, del 5 luglio 2023, con cui Acquedotto Pugliese s.p.a ha denegato l’istanza di revoca dell’aggiudicazione già disposta in favore di Ecoambiente s.r.l..

Il T.a.r. Puglia, con la sentenza 28 settembre 2023, n. 1153, ha respinto il ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, così dispone: respinge l’appello; condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €5000 (cinquemila) oltre accessori di legge, pro quota, in favore di Acquedotto Pugliese s.p.a. e di Ecoambiente s.r.l.