Respinto il ricorso di Romagna Giochi contro il Comune di Bologna in materia di gioco legale
Pubblicato il: 3/26/2024
Nella vertenza, Romagna Giochi S.r.l. è affiancata dall'avvocato Gianfranco Fiorentini; il Comune di Bologna è difeso dagli avvocati Antonella Trentini e Caterina Siciliano.
Romgna Giochi s.r.l., svolgente attività nel settore del gioco pubblico con sale VLT e con la fornitura a noleggio di apparecchiature ex art. 110 comma 6 TULPS, ha interposto appello avverso la sentenza del Tar per l’Emilia Romagna, sez. II, 3 febbraio 2022 n. 117, che ha rigettato il ricorso della medesima società nei confronti del Comune di Bologna per risarcimento danni, proposto ex art. 30 comma 5 c.p.a., dopo che il medesimo Tar, con sentenza 27 aprile 2015 n. 407, confermata con diversa motivazione dal Consiglio di Stato, sez. III, 10 febbraio 2016, n. 578, aveva annullato l’atto di diniego della licenza ex art. 88 TULPS adottato dal Questore ed il relativo atto presupposto, ovvero la prescrizione del regolamento comunale di Polizia urbana (art. 23 comma 3), che aveva fissato in 1.000 metri la distanza da luoghi sensibili per le sale gioco.
Con la sentenza in epigrafe il Tar ha rigettato il ricorso, ritenendo in primo luogo che non potesse intendersi raggiunta la prova della spettanza del bene della vita, nonché della perdita di chance “che esige la probabilità seria e concreta di ottenere il bene sperato, al di sotto della quale si registra una mera aspettativa di fatto”.
Ha inoltre escluso la colpa dell’Amministrazione sulla base del rilievo che “nella fattispecie, connotata da elevata discrezionalità, è riscontrabile una pianificazione assunta in un quadro normativo in via di progressiva formazione, e all’epoca gli Enti locali iniziavano ad assumere iniziative di contrasto del fenomeno della ludopatia dopo l’emanazione del già citato decreto Balduzzi. L’ampiezza del margine di apprezzamento era ancora incerta, poiché erano ammesse limitazioni alle attività di gioco e scommessa a tutela della salute, senza un limite di distanza predefinito”.
Avverso tale sentenza Romagna Giochi ha formulato tre motivi di appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese di lite.

