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Improcedibile per carenza di interesse nel ricorso di Snam contro il Comune di Abbiategrasso


Pubblicato il: 3/27/2024

Nella vertenza, Snam Rete Gas S.p.A. è affiancata dall'avvocato Fabio Todarello; il Comune di Abbiategrasso è assistito dall'avvocato Maurizio Fogagnolo.

Snam Rete Gas S.p.A. è operatore nazionale nel settore energetico del trasporto in alta pressione di gas naturale. Riferisce che le condotte da essa posate si estendono sul territorio italiano intersecando strade, autostrade, infrastrutture lineari di vario genere.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 1° agosto 2013, il Comune di Abbiategrasso ha approvato il Regolamento per la disciplina del canone concessorio non ricognitorio.

Tale regolamento assoggetta al canone concessorio non ricognitorio, così come previsto nel relativo Allegato 1), tutte le “Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all’erogazione di servizi di qualunque natura” tra le quali vengono esplicitamente annoverate le “Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione o trasporto di gas” (punto 1.2, Allegato 1). Con riferimento alla tipologia di occupazione, l’Allegato 2) stabilisce che sono soggette al pagamento del canone concessorio non ricognitorio “le condutture sotterranee…per la distribuzione di…gas”.

Con nota prot. 43407 del 18 novembre 2013, recante “applicazione canone non ricognitorio – Esercizio 2013 – richiesta dichiarazione e versamento acconto”, il Comune di Abbiategrasso comunicava a Snam Rete Gas S.p.A. di aver approvato il regolamento comunale gravato e le relative tariffe 2013, chiedendo il pagamento di tale canone.

La Società ha provveduto all’impugnazione del Regolamento comunale e di tutti gli atti connessi con il ricorso R.G. 142/2014 proposto dinanzi al TAR Lombardia, Milano.

Il TAR ha dichiarato il ricorso di Snam Rete Gas inammissibile ritenendo che l’espressa “richiesta di …versamento in acconto” trasmessa dal Comune sarebbe stata un “atto privo di natura provvedimentale e privo di lesività”. Di tale sentenza, asseritamente ingiusta e illegittima, Snam Rete Gas S.p.A., ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello contestando la pronuncia di inammissibilità e riproponendo i motivi in diritto già proposti in primo grado.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.