Accolto il ricorso di Wind Tre S.p.A. per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni nel Comune di Sessa Aurunca
Pubblicato il: 3/26/2024
Nel contenzioso, Wind Tre S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Sartorio.
Con ricorso iscritto al n. 2087/2021 R.R. Wind Tre S.p.A. impugnava dinanzi al Tar per la Campania il provvedimento con il quale il Comune di Sessa Aurunca respingeva l’istanza presentata congiuntamente a Galato S.p.A. (oggi Cellnex Italia S.p.A.) per la realizzazione di un impianto tecnologico per telecomunicazioni.
L’assenso veniva negato recependo il parere reso dalla Commissione Locale per il Paesaggio espresso in data 27 gennaio 2021 (confermato, dopo le osservazioni inviate in esito al preavviso di rigetto, in data 17 febbraio 2021) affermando che «l’installazione dell’antenna proposta viste le notevoli dimensioni in altezza, compromette le caratteristiche sostanziali e le connotazioni paesaggistiche in un ambito caratterizzato da rilevanza paesaggistica trattandosi di un sito espressamente tutelato ai sensi degli articoli 136 e 157 del D.lgs. 42/2004».
Il Tar, con sentenza n. 2338 del 6 aprile 2022, accoglieva il ricorso rilevando che il Comune si era espresso «senza preventivamente acquisire il parere della Soprintendenza» che, in quanto «autorità tutoria del vincolo paesaggistico insistente sull’area oggetto di intervento … ai sensi dell’art. 146 D.lgs. n. 42/2004, avrebbe dovuto essere interpellata dal Comune fine di rendere il proprio parere, obbligatorio e vincolante».
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado annullando gli atti con esso impugnati.