Respinto il ricorso di Acqua Campania relativo alla determinazione di incentivo RUP
Pubblicato il: 3/25/2024
Nel contenzioso, Acqua Campania S.p.A. è affiancata dall'avvocato Federico Liccardo; Regione Campania è assistita dall'avvocato Massimo Consoli.
Con sentenza n. 2633/2019 il T.A.R. della Campania, sede di Napoli, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento del Decreto n. 40 del 23 gennaio 2015, inoltrato dalla Regione Campania con prot. n. 2015/51015 del 26 gennaio 2015, ed acquisito al protocollo di Acqua Campania s.p.a. il 27 successivo, avente ad oggetto la “determinazione incentivo R.U.P e Gruppo di Supporto Convenzione Acqua Campania, ai sensi del Regolamento regionale n. 7/2010 di attuazione della legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007; di ogni altro atto o provvedimento a questo connesso, collegato ancorché non conosciuto dalla ricorrente, inclusi il D.D. n. 598 del 17 aprile 2014 ed il D.D. n. 608 del 23 aprile 2014, entrambi indicati nel decreto del dirigente regionale n. 40 del 23 gennaio 2015.
La ricorrente in primo grado ha impugnato l’indicata sentenza con ricorso in appello.
Con il ricorso di primo grado è stato impugnato, come accennato, il Decreto n. 40 del 23 gennaio 2015. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dal TAR perché notificato esclusivamente alla Regione Campania, mentre avrebbe dovuto essere proposto anche nei confronti dei controinteressati i quali sono espressamente indicati nel decreto dirigenziale impugnato e, in qualità di beneficiari dell’indennità, in caso di eventuale accoglimento del ricorso subirebbero un grave pregiudizio patrimoniale. L’appellante deduce che il T.A.R. avrebbe erroneamente qualificato l’azione proposta come azione di annullamento, così applicando l’art. 41 c.p.a.
Verrebbe invece in rilievo un’azione di accertamento della nullità degli atti impugnati, non trovando applicazione l’onere di notificazione anche ai soggetti controinteressati ma l’obbligo in capo al giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 27 c.p.a.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante alla rifusione nei confronti della Regione Campania delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro tremila/00, oltre accessori come per legge.