Respinto il ricorso di Ceetrus Italy S.p.A. contro AE e il Comune di Napoli
Pubblicato il: 3/26/2024
Nel contenzioso, Ceetrus Italy S.p.A. è affiancato dagli avvocati Roberto Invernizzi e Giovanni Corbyons; il Comune di Napoli è assistito dagli avvocati Antonio Andreottola, Fabio Maria Ferrari, Giacomo Pizza e Bruno Ricci.
La società Ceetrus Italy S.p.A. incorporava per fusione nel 2013 la ICN – Iniziative commerciali Spa, della quale era socio unico e successore universale. In data 5 luglio 2005, la ICN aveva sottoscritto una convenzione con il Comune di Napoli per realizzare un centro commerciale poi denominato Auchan.
Dopo diversi anni, con provvedimento comunale prot. 235785 del 2015, il Comune di Napoli invitava la società a pagare le somme costituenti la monetizzazione degli standards urbanistici per la realizzazione del centro commerciale, rinviando all’allegato elaborato predisposto dall’Agenzia delle Entrate, dal quale emergeva un valore unitario al mq pari a € 125,00, computato sulla base dei parametri del prezzo di esproprio dell’area commisurato in € 5.321.258,00 e di un valore venale del cespite commisurato in € 10.637.082,00.
Con il ricorso iscritto al n. R.G. 3006/2015, proposto dinanzi al Tar Campania, l’odierna appellante ha impugnato il provvedimento deducendo plurime censure di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere, eccependo la nullità parziale della Convenzione per mancanza di causa e indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto e l’eccessività della stima.
Il TAR della Campania, con sentenza del 5 giugno 2019 n. 3040 ha respinto il ricorso.
In particolare, il primo giudice ha rilevato che la richiesta di pagamento per la monetizzazione degli standard urbanistici si fondava sugli impegni reciprocamente assunti dal dante causa dell’istante e dal Comune di Napoli con la convenzione urbanistica stipulata in data 5 luglio 2005 (Rep. n.75087) e con il secondo atto aggiuntivo alla convenzione stipulato, tra le medesime parti, in data 9 settembre 2008 Rep.n.78881.
Avverso tale pronuncia è insorta la Ceetrus Italy S.p.a., con atto di appello notificato e depositato in data 30 settembre 2019, a mezzo del quale ha dedotto plurime censure.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale. Condanna la società appellante alla rifusione in favore del Comune di Napoli delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro tremila/00, oltre accessori come per legge; compensa le spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e dell’Agenzia delle Entrate.